In merito alle ultime sentenze della Cassazione Civile – Sezione Lavoro (16 maggio 2013) e (7
febbraio 2014 n. 2837) che hanno sancito che “indossare la divisa deve rientrare nell’orario di
lavoro” e che quindi va riconosciuta la corresponsione di 30 minuti di straordinario al giorno per
il tempo impiegato per indossare l’uniforme ordinaria ad inizio turno ed alla sua dismissione a
fine servizio, siamo a comunicarVi come, a parere dei nostri legali, la diffida e l’eventuale
successivo ricorso non possono avere fondamento per 2 distinti motivi:
1) il regolamento di servizio del Corpo D.P.R. n. 82/1999 art 23 rubricato “Presentazione in
servizio” sancisce che “il personale del corpo p.p. ha obbligo di presentarsi in servizio
all’ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l’uniforme, l’equipaggiamento e
l’armamento prescritti” ovvero non impone nulla al lavoratore in quanto lascia la facoltà al
lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa ovvero anche presso la
propria abitazione prima di recarsi al lavoro.
Su tale assunto, la soluzione prospettata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
appare univoca: le norme che disciplinano l’orario di lavoro devono imporre che i tempi di
vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi “lavoro” e vanno quindi come
tali retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal
datore di lavoro.
Più specificamente, secondo la Corte “ai fini di valutare se il tempo occorrente per
indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre fare riferimento alla
disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di
scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria
abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza
preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere
retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il
tempo ed il luogo dell’esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo
ad essa necessario deve essere retribuito”.
Orbene, il citato regolamento di servizio lascia ampia facoltà al lavoratore di organizzarsi
secondo diligenza e, pertanto, non potrà trovare accoglimento l’istanza di corresponsione
dello straordinario per indossare la divisa.
2) I casi presi in esame dalla Cassazione e per i quali vi è stato accoglimento erano quelli in
cui le operazioni di vestizione erano espletate sotto il controllo necessario del datore di
lavoro (specificità della materia) mentre nel caso di specie, l’attività di vestizione degli
agenti non è diretta dal datore.
Sempre al vostro fianco.
Utilizziamo i cookie per assicurarti di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
Istituti Penali di Parma – Comunicato Cambio Divisa
In merito alle ultime sentenze della Cassazione Civile – Sezione Lavoro (16 maggio 2013) e (7
febbraio 2014 n. 2837) che hanno sancito che “indossare la divisa deve rientrare nell’orario di
lavoro” e che quindi va riconosciuta la corresponsione di 30 minuti di straordinario al giorno per
il tempo impiegato per indossare l’uniforme ordinaria ad inizio turno ed alla sua dismissione a
fine servizio, siamo a comunicarVi come, a parere dei nostri legali, la diffida e l’eventuale
successivo ricorso non possono avere fondamento per 2 distinti motivi:
1) il regolamento di servizio del Corpo D.P.R. n. 82/1999 art 23 rubricato “Presentazione in
servizio” sancisce che “il personale del corpo p.p. ha obbligo di presentarsi in servizio
all’ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l’uniforme, l’equipaggiamento e
l’armamento prescritti” ovvero non impone nulla al lavoratore in quanto lascia la facoltà al
lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa ovvero anche presso la
propria abitazione prima di recarsi al lavoro.
Su tale assunto, la soluzione prospettata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
appare univoca: le norme che disciplinano l’orario di lavoro devono imporre che i tempi di
vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi “lavoro” e vanno quindi come
tali retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal
datore di lavoro.
Più specificamente, secondo la Corte “ai fini di valutare se il tempo occorrente per
indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre fare riferimento alla
disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di
scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria
abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza
preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere
retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il
tempo ed il luogo dell’esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo
ad essa necessario deve essere retribuito”.
Orbene, il citato regolamento di servizio lascia ampia facoltà al lavoratore di organizzarsi
secondo diligenza e, pertanto, non potrà trovare accoglimento l’istanza di corresponsione
dello straordinario per indossare la divisa.
2) I casi presi in esame dalla Cassazione e per i quali vi è stato accoglimento erano quelli in
cui le operazioni di vestizione erano espletate sotto il controllo necessario del datore di
lavoro (specificità della materia) mentre nel caso di specie, l’attività di vestizione degli
agenti non è diretta dal datore.
Sempre al vostro fianco.
Istituti Penali di Parma – Comunicato Cambio Divisa
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario