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Istituti Penitenziari di Parma – Comunicato rinuncia ricorsi TAR

Marzo 20, 2015 Sinappe Comments Off

COME VI AVEVAMO PREANNUNCIATO, SENTITO IL VOSTRO PARERE, SI E’
PROCEDUTO, COSI’ COME SUGGERITO DALL’AVVOCATO SCHETTINO, A RINUNCIARE
ALLA DISCUSSIONE DEI PROCEDIMENTI NN 251/13 E 166/14 R.G., RELATIVI,
RISPETTIVAMENTE, AL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI
MANCATA FRUIZIONE DELLA GIORNATA DESTINATA AL RIPOSO SETTIMANALE ED
ALL’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON
PATRIMONIALI CONSEGUENTI LA MANCATA FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE.
TALE RINUNCIA CI HA CONSENTITO DI OTTENERE LA COMPENSAZIONE DELLE
SPESE DI GIUDIZIO E QUINDI DI EVITARE DI DOVER PAGARE ULTERIORI SOMME,
COSI’ COME SANCITO DA PRECEDENTI SENTENZE SU RICORSI SIMILARI.
RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LE MOTIVAZIONI CHE CI HANNO PORTATO A
PROPORVI TALE SOLUZIONE:
“La normativa, nel primo caso, e la giurisprudenza nel secondo, sono mutate dal momento
della notifica dei ricorsi ad oggi. Ed infatti, mentre con provvedimenti addirittura retroattivi,
oggi non è più possibile richiedere il pagamento degli importi per l’eseguito lavoro
straordinario, neppure per quello prestato prima dell’entrata in vigore della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, con riferimento al danno esistenziale le più recenti pronunzie di alcuni
Tribunali Amministrativi Regionali hanno, di fatto, radicalmente modificato la pronunzia,
resa nel 2013, con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva riconosciuto
l’obbligo dell’Amministrazione a riconoscere il danno da usura psicofisica semplicemente
perché in re ipsa, cioè solo perché la giornata di riposo non risultava fruita dal dipendente. Il
T.A.R. Parma, con decisione recentissima, depositata il 27 febbraio 2015, ha rigettato il ricorso
proposto da un centinaio di Suoi colleghi, con il quale era stato appunto richiesto il
riconoscimento del danno non patrimoniale e ciò sul presupposto che per riconoscere il diritto
al risarcimento è necessario non solo provare l’entità del danno, ma, soprattutto, il nesso
eziologico tra il danno stesso e la mancata fruizione del riposo settimanale non legittimamente
recuperato, tale pronunzia (Sentenza n. 86/14) richiama le altre recenti sentenze del T.A.R.
Lazio 25 novembre 2014 e del T.A.R. Campania del 12 dicembre 2014”.
CERTI DI AVER CONDIVISO CON VOI LA MIGLIORE DECISIONE SI PORGONO FRATERNI
SALUTI.

Istituti Penitenziari di Parma – Comunicato rinuncia ricorsi TAR