i lunghi e complessi lavori riordinamentali, come è noto, giunti al termine dopo oltre un ventennio da analoga esperienza precedente, non hanno soddisfatto le aspettative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha subito “per trascinamento” delle previsioni che poco si attagliano alle peculiari esigenze del sistema penitenziario. L’opportunità data, a livello normativo, di apportare dei correttivi allo schema dovrebbe costituire un momento di ampia riflessione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, coinvolgendo in un lavoro sinergico tanto la pubblica Amministrazione e i suoi rappresentati, tanto gli autorevoli rappresentati del Governo, affinché si appostino le risorse finanziarie necessarie per il superamento a livello legislativo di disequità preesistenti, aggravate dalle procedure del riordino. L’amministrazione penitenziaria, diversamente dall’agire posto in essere in prima battuta per stesura della previsione riordinamentale “madre” (ove non c’è stato alcun coinvolgimento dei destinatari finali della norma), ha istituto un tavolo di confronto, di natura non negoziale, per la definizione condivisa dei correttivi possibili e auspicabili, trasfusi in un documento programmatico da indirizzare alle autorità competenti. Il documento, giocoforza, si è incentrato sull’analisi di questioni maggiormente attuali, sacrificando posizioni più datate ma di certo non meno meritevoli di tutela che, per questo, che meritano tuttavia esatta perorazione soprattutto dal punto di vista politico. Emblematico rispetto a questo preambolo è la posizione di due corsi per vice ispettori: 448 allievi vice ispettore (350 uomini e 98 donne) bandito il 31 gennaio 1997 526 allievi vice ispettore bandito il 17 settembre 2002. Le unità di cui si discute, in ragione della data di immissione in ruolo e dunque della decorrenza del grado, che risale rispettivamente al 2000 per il bando del 1997 e 2006 per il bando 2002, si vedono esclusi dall’applicabilità – per carenza dei requisiti previsti – sia dalle norme di favore del riordino, sia dal riallineamento rispetto agli omologhi della polizia di Stato. La posizione di costoro risulta dunque inammissibilmente diversa (in pejus) rispetto agli altri appartenenti al medesimo ruolo vincitori dei concorsi antecedenti e successivi a quelli di cui si discute. Val bene specificare che i concorsi banditi a posteriori, rispetto a quelli oggetto della presente richiesta, sono oggetto di attenzione del documento programmatico di modifica al riordino. Il superamento delle anomalie che conducono all’esclusione dai benefici del riordino del 2017, potrebbe avvenire agevolmente attraverso una retrodatazione della decorrenza giuridica del grado alla data di indizione del concorso (rispettivamente 1997 e 2002) con conseguente ricostruzione di carriera degli aventi diritto. In tal modo, gli aventi diritto si vedrebbero riconosciute le medesime condizioni di diritto di tutti gli altri appartenenti al ruolo, salvo nel caso contrario doversi veder costretti ad attivare contenziosi per l’accertamento della disequità. Per le argomentazioni innanzi rappresentate si auspica da parte di codesto Capo del Dipartimento un’interlocuzione politica con i rappresentati del Governo per una modifica legislativa nel senso sopra illustrato, volendo leggere la presente a corredo del documento di sintesi siglato lo scorso 11 dicembre.
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LETTERA AL CAPO D.A.P. – Riordino delle carriere – Integrazione correttivi
Illustre Presidente,
i lunghi e complessi lavori riordinamentali, come è noto, giunti al termine dopo oltre un ventennio da analoga esperienza precedente, non hanno soddisfatto le aspettative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha subito “per trascinamento” delle previsioni che poco si attagliano alle peculiari esigenze del sistema penitenziario. L’opportunità data, a livello normativo, di apportare dei correttivi allo schema dovrebbe costituire un momento di ampia riflessione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, coinvolgendo in un lavoro sinergico tanto la pubblica Amministrazione e i suoi rappresentati, tanto gli autorevoli rappresentati del Governo, affinché si appostino le risorse finanziarie necessarie per il superamento a livello legislativo di disequità preesistenti, aggravate dalle procedure del riordino. L’amministrazione penitenziaria, diversamente dall’agire posto in essere in prima battuta per stesura della previsione riordinamentale “madre” (ove non c’è stato alcun coinvolgimento dei destinatari finali della norma), ha istituto un tavolo di confronto, di natura non negoziale, per la definizione condivisa dei correttivi possibili e auspicabili, trasfusi in un documento programmatico da indirizzare alle autorità competenti. Il documento, giocoforza, si è incentrato sull’analisi di questioni maggiormente attuali, sacrificando posizioni più datate ma di certo non meno meritevoli di tutela che, per questo, che meritano tuttavia esatta perorazione soprattutto dal punto di vista politico. Emblematico rispetto a questo preambolo è la posizione di due corsi per vice ispettori:
448 allievi vice ispettore (350 uomini e 98 donne) bandito il 31 gennaio 1997
526 allievi vice ispettore bandito il 17 settembre 2002.
Le unità di cui si discute, in ragione della data di immissione in ruolo e dunque della decorrenza del grado, che risale rispettivamente al 2000 per il bando del 1997 e 2006 per il bando 2002, si vedono esclusi dall’applicabilità – per carenza dei requisiti previsti – sia dalle norme di favore del riordino, sia dal riallineamento rispetto agli omologhi della polizia di Stato. La posizione di costoro risulta dunque inammissibilmente diversa (in pejus) rispetto agli altri appartenenti al medesimo ruolo vincitori dei concorsi antecedenti e successivi a quelli di cui si discute. Val bene specificare che i concorsi banditi a posteriori, rispetto a quelli oggetto della presente richiesta, sono oggetto di attenzione del documento programmatico di modifica al riordino. Il superamento delle anomalie che conducono all’esclusione dai benefici del riordino del 2017, potrebbe avvenire agevolmente attraverso una retrodatazione della decorrenza giuridica del grado alla data di indizione del concorso (rispettivamente 1997 e 2002) con conseguente ricostruzione di carriera degli aventi diritto. In tal modo, gli aventi diritto si vedrebbero riconosciute le medesime condizioni di diritto di tutti gli altri appartenenti al ruolo, salvo nel caso contrario doversi veder costretti ad attivare contenziosi per l’accertamento della disequità. Per le argomentazioni innanzi rappresentate si auspica da parte di codesto Capo del Dipartimento un’interlocuzione politica con i rappresentati del Governo per una modifica legislativa nel senso sopra illustrato, volendo leggere la presente a corredo del documento di sintesi siglato lo scorso 11 dicembre.
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