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MOVIMENTAZIONE RUOLO ISPETTORI – Interpello anno 2018

Marzo 29, 2019 Sinappe Comments Off

In data 31 agosto 2017 è stato indetto interpello nazionale di trasferimento per i ruoli non direttivi; successivo interpello anno 2018 è stato bandito in data 27 luglio 2018, con scadenza del bando fissata al 30 settembre 2018. Per il ruolo ispettori, nel mese di settembre 2018, sulla base della graduatoria 2017 sono stati assunti i provvedimenti di trasferimento con efficacia “differita” rinviando la decorrenza al mese di marzo/aprile 2019. In aderenza alle previsioni del bando, ha partecipato tutto quel personale che abbia maturato almeno un anno di permanenza nella sede di assegnazione o alla quale sia da ultimo trasferito a domanda, computato dalla data in cui l’interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. La peculiarità del caso ha voluto che fra i partecipanti alle procedure vi fossero – sussistendone i requisiti – anche quelle unità (precipuamente del ruolo ispettori) movimentate con provvedimenti ad efficacia differita, alcuni dei quali ancora oggi non hanno preso possesso della nuova sede.
Da informazioni assunte per le vie brevi, pare che sia intendimento dell’Amministrazione escludere dalla graduatoria interpello 2018 le unità “trasferite” nel settembre 2018 con provvedimento ad efficacia differita, a prescindere dal fatto che abbiano o meno preso sede. Una determinazione, questa, che ove confermata, si porrebbe in netto contrasto con la linea seguita dalla medesima Amministrazione in ipotesi simile. Nel caso di specie parliamo di una unità, trasferita anch’essa a settembre 2018 con provvedimento ad efficacia differita sulla base della graduatoria 2017, nonostante avesse da circa un mese preso sede a seguito di un altro provvedimento ad efficacia differita assunto sulla base della legge 104/92. Il punto su cui si annoda la questione è quella dei requisiti di partecipazione alle procedure: può partecipare all’interpello colui il quale abbia maturato almeno un anno di permanenza nell’ultima sede di assegnazione/trasferimento che decorre non dalla data del provvedimento, ma dalla data di effettivo servizio presso la nuova sede. Tale requisito è richiesto alla data di scadenza del bando ma non v’è nessuna previsione nel PCD che disciplini “il mantenimento” di detta condizione. Se si considera che i provvedimenti vengono assunti e hanno efficacia sulla base di tempistiche scandite dall’Amministrazione, apparirebbe illogico e penalizzante un approccio restrittivo come quello che pare volersi dare alla questione, generando il paradosso di una esclusione duplice dalle procedure di interpello. Il predetto personale sarebbe, infatti, escluso dall’interpello 2018, per via dell’esistenza di questi provvedimenti pendenti, e sarebbe escluso dall’interpello 2019 perché – prendendo sede a marzo/aprile 2019 – non avrebbe i requisiti di partecipazione e dovrebbe immotivatamente attendere il 2020 per avanzare istanza. Per quanto sopra, analizzati i paradossi che si genererebbero da una autonoma e restrittiva interpretazione del PCD sulla mobilità, voglia intervenire assicurando il diritto di permanere nella graduatoria 2018 per il personale che versa nelle condizioni su descritte.