Egregio Direttore, ci viene segnalato di una sua recente disposizione con cui si prevede il recupero dei trenta minuti della pausa pranzo per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio c/o gli uffici giudiziari e , nel caso di cui ci si occupa ,per coloro che prestano servizio all’ufficio Esecuzione Penale della Procura di Napoli.
Orbene, la scelta operata dalla Signoria Vostra, ad avviso di chi scrive, non appare allineata alle disposizioni dipartimentali in merito. In particolare si evidenzia che per gli appartenenti al comparto sicurezza che svolgono attività istituzionali con turno fisso mattutino che superi l’orario delle 14:30 e che occupano un posto di servizio che richiede la sostituzione o l’assorbimento delle funzioni nel momento in cui si allontanano, il tempo della consumazione del pasto va considerato orario di lavoro e pertanto non è soggetto a recupero.
Per inciso quindi, l’elemento discriminate rispetto al recupero non è il compito svolto ma, il non poter interrompere l’attività svolta. Si ritiene pertanto che il personale di Polizia Penitenziaria di cui si discute non sia tenuto al recupero del tempo in argomento stante la peculiarità delle attività giudiziarie, le quali non possono essere interrotte senza creare disfunzioni o disagi, anche in considerazione della complessità dell’organizzazione degli uffici giudiziari.
Risulta tra l’altro alle scriventi sigle che si espressa in merito anche la Procura Regionale della Corte dei Conti che in una recente sentenza ha ribadito che nessuna responsabilità di danno erariale può essere posta a carico dei dirigenti degli uffici ”almeno finché permarranno le oggettive difficoltà di un normale espletamento dei compiti di istituto”.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n°50/46 del 2016 che, in accoglimento di un ricorso su analoga materia, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la retribuzione delle ore di lavoro maturato equivalenti al tempo di maturazione del pasto.
Inoltre, a nulla rileva la circostanza che al personale in questione venga assegnato il buono pasto, stante la previsione della circolare n°4212/05 del 8/11/2011 che prevede il recupero dei trenta minuti solo per quelle prestazioni per le quali non è previsto il cambio.
Infine, è opportuno ribadire che anche il Provveditore Regionale, nel dirimere il quesito in argomento ha confermato quanto disciplinato dalla normativa vigente, precisando che il personale di polizia penitenziaria che 0ccupa posti di servizio che richiedono la sostituzione non è soggetto al recupero del tempo per la consumazione del pasto.
Certi della rilevanza che la S.V. accorderà alla presente segnalazione, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
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Nota congiunta – Recupero pausa pranzo uffici giudiziari
Egregio Direttore,
ci viene segnalato di una sua recente disposizione con cui si prevede il recupero dei trenta minuti della pausa pranzo per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio c/o gli uffici giudiziari e , nel caso di cui ci si occupa ,per coloro che prestano servizio all’ufficio Esecuzione Penale della Procura di Napoli.
Orbene, la scelta operata dalla Signoria Vostra, ad avviso di chi scrive, non appare allineata alle disposizioni dipartimentali in merito. In particolare si evidenzia che per gli appartenenti al comparto sicurezza che svolgono attività istituzionali con turno fisso mattutino che superi l’orario delle 14:30 e che occupano un posto di servizio che richiede la sostituzione o l’assorbimento delle funzioni nel momento in cui si allontanano, il tempo della consumazione del pasto va considerato orario di lavoro e pertanto non è soggetto a recupero.
Per inciso quindi, l’elemento discriminate rispetto al recupero non è il compito svolto ma, il non poter interrompere l’attività svolta. Si ritiene pertanto che il personale di Polizia Penitenziaria di cui si discute non sia tenuto al recupero del tempo in argomento stante la peculiarità delle attività giudiziarie, le quali non possono essere interrotte senza creare disfunzioni o disagi, anche in considerazione della complessità dell’organizzazione degli uffici giudiziari.
Risulta tra l’altro alle scriventi sigle che si espressa in merito anche la Procura Regionale della Corte dei Conti che in una recente sentenza ha ribadito che nessuna responsabilità di danno erariale può essere posta a carico dei dirigenti degli uffici ”almeno finché permarranno le oggettive difficoltà di un normale espletamento dei compiti di istituto”.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n°50/46 del 2016 che, in accoglimento di un ricorso su analoga materia, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la retribuzione delle ore di lavoro maturato equivalenti al tempo di maturazione del pasto.
Inoltre, a nulla rileva la circostanza che al personale in questione venga assegnato il buono pasto, stante la previsione della circolare n°4212/05 del 8/11/2011 che prevede il recupero dei trenta minuti solo per quelle prestazioni per le quali non è previsto il cambio.
Infine, è opportuno ribadire che anche il Provveditore Regionale, nel dirimere il quesito in argomento ha confermato quanto disciplinato dalla normativa vigente, precisando che il personale di polizia penitenziaria che 0ccupa posti di servizio che richiedono la sostituzione non è soggetto al recupero del tempo per la consumazione del pasto.
Certi della rilevanza che la S.V. accorderà alla presente segnalazione, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
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