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P.C.D. 9 GENNAIO 2019 – Trasferimento del personale del Corpo in sedi diverse dagli istituti penitenziari – Richiesta modifiche

Gennaio 23, 2019 Sinappe Comments Off

Esimio Presidente

Come abbiamo già prospettato e argomentato nel corso dell’apposito incontro consultivo sul tema, il P.C.D. datato 9 gennaio 2019 contiene clausole inique, rispetto alle quali il Si.N.A.P.Pe non può che esprimere tutto il proprio disappunto. Il riferimento espresso è alla preclusione alla partecipazione all’interpello per tutto quel personale che si trovi nella condizione di pendenza di un procedimento penale o disciplinare; situazione non rara nel nostro mondo, in ragione della peculiarità del lavoro svolto. Diversamente rispetto a quanto accade per ogni altra procedura concorsuale, che ammette con riserva il candidato che versi nelle condizioni di cui sopra, il P.C.D. in argomento opera una presunzione di colpevolezza che conduce all’immediata ed inammissibile esclusione dalle procedure, senza per altro la possibilità di revisione in melius della propria posizione in caso (non raro) di archiviazione e/o assoluzione. La pendenza del procedimento, in tal modo produce gli stessi effetti negativi di un giudizio definito con condanna/sanzione, pur trattandosi di una condizione endoprocedimentale mutevole dagli esiti non sempre preventivabili. Una tale determinazione, evidentemente, si pone in contrasto con tutte le regole del “buon diritto” comprese quelle di rango costituzionale che sanciscono la presunzione di innocenza. Un’inversione di principio che nuoce in maniera importante alla posizione del singolo e tarpa in maniera insensata le aspettative di carriera. Per altro, si è avuto modo di notare il richiamo alle medesime condizioni anche per gli interpelli di natura provvisoria. In ragione di ciò si invita ad una urgente ed immediata rivalutazione delle condizioni previste dal P.C.D. in epigrafe, con effetto da estendere anche alle procedure in corso, ammettendo alle procedure, con riserva, il personale che versi nelle condizioni sopra descritte, salvo una modifica del provvedimento (esclusione in caso di condanna o conferma in caso di assoluzione) a conclusione del procedimento A margine, si segnala anche ulteriore iniquità nella parte in cui si attribuisce un punteggio per le conoscenze informatiche certificate unicamente all’ECDL, escludendo certificazioni anche più attuali e di livello superiore, comunque riconosciute dal MIUR, come ad esempio EIPASS (5 o 7 moduli), CISCO, PEKIT ed altre. Un’esclusione che non trova fondamento alcuno nelle regole che governano i procedimenti amministrativi e concorsuali, che si pone in aperta violazione del principio costituzionale di uguaglianza.