la scrivente organizzazione sindacale continua a ricevere numerose segnalazione sull’anomala delle assegnazioni temporanee del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi dell’art.42 D.Lvo 151/2001 e Art.7,3 comma, DPR 254/1999. Premesso che:
le richieste di assegnazione
temporanea ai fini del ricongiungimento
del nucleofamiliare previsto dalla legge 151 del 2001, all’art. 42 bisspessoe volentieri, vengonorigettate senza particolari ragioni
che non siano generiche;
le richieste di assegnazione temporanea
di cui all’Art’7, 3 comma, del D.P.R. 16 marzo 1999 n, 254, vengono rigettate
per senza tenere conte delle reali ed effettive necessità di natura familiare di gravità con
ragioni generiche e non realmente valutate.
Tipica giustificazione che sorregge il rigetto delle istanze è, quasi sempre, la carenza di organico nell’Istituto di provenienza, senza distinzione di genere (ma quale Istituto, ad oggi, non presenta piante organiche in deficit?), e quando si fa riferimento alla copertura inorganico dell’Istituto richiesto si fa riferimento al ruolo e al genere che non sono previste numericamente o già con organici al completo. Si tratta sempre di argomentazioni generiche e, in quanto tali, contrarie alla legge. Signor Provveditore non vogliamo ripeterci sulla questione avendone fatto lunga disquisizione già con nota prot. n. 67/2018 dell’8 ottobre 2018 sia sul diniego,che deve essere non solo ben motivato,ma anche dimostrato da parte dell’amministrazione con dati certi che sugli obblighi dell’amministrazione nel comunicare il proprio dissenso, ma anche, di analizzare con particolare attenzione la situazione di provenienza, al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l’accoglimento della domanda porterebbe un concreto,effettivo e irrimediabile disagio familiare (Trib. Novara, sent. del 29.06.2009; TAR del Friuli Venezia Giulia, sent nn.706/2004 e 240/2005). Ricordiamo , ancora, che l’elemento del pregiudizio per l’amministrazione è stata ribadita anche dalle sezioni unite della Cassazione [Cass. Sez. Un.. sent. n. 16102 del 9.07.2009]. La Suprema Corte chiarisce che la richiesta di concessione del beneficio in commento non deve “ledere in maniera consistente” le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ebbene, l’amministrazione deve riuscire a fornire prova della lesione “consistente” in caso del distaccamento del proprio dipendente. Che senso ha, difatti, prevedere un potere cui non si contrappone alcuna posizione giuridicamente tutelabile (sia essa diritto soggettivo o interesse legittimo)? La norma così applicata sta perdendo qualsiasi significato e non si comprende la sua ragione di esistere -, poiché è indubbio che l’Amministrazione “può” accogliere una richiesta del personale di Polizia Penitenziaria, a proprio piacimento, con l’aggravante che pur in identiche situazioni degli Istituti di provenienza, alcune richieste vengono accolte ed altre, invece, negate. Ricordiamo alla S.V. che tale posizione, che ovviamente non può essere sindacata dall’amministrazione in modo arbitrario, senza valide prove, sta proprio nella necessità di un “effettivo” (e non astratto o generico)bilanciamento degli interessi in gioco.
Per quanto sopra, si chiede alla S.V., in auto tutele, al fine di attivare inutili contenziosi o azioni di protesta, di rivalutare i ricorsi che sono stati presentati negli ultimi mesi e di dare le giuste direttive all’Ufficio II al fine di evitare che si possano ingenerare dubbi o confusioni sulla effettiva e corretta applicazione della normativa vigente a tutela della famiglia ma,soprattutto, a tutela del minore e delle situazioni di gravità che si presentano.
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P.R.A.P. SICILIA – Assegnazione Temporanea ex art.42 D.Lvo 151/2001 e Art.7, comma 3, D.P.R. 254/1999
Egregio Signor Provveditore
la scrivente organizzazione sindacale continua a ricevere numerose segnalazione sull’anomala delle assegnazioni temporanee del personale di Polizia Penitenziaria ai sensi dell’art.42 D.Lvo 151/2001 e Art.7,3 comma, DPR 254/1999. Premesso che:
Tipica giustificazione che sorregge il rigetto delle istanze è, quasi sempre, la carenza di organico nell’Istituto di provenienza, senza distinzione di genere (ma quale Istituto, ad oggi, non presenta piante organiche in deficit?), e quando si fa riferimento alla copertura inorganico dell’Istituto richiesto si fa riferimento al ruolo e al genere che non sono previste numericamente o già con organici al completo. Si tratta sempre di argomentazioni generiche e, in quanto tali, contrarie alla legge. Signor Provveditore non vogliamo ripeterci sulla questione avendone fatto lunga disquisizione già con nota prot. n. 67/2018 dell’8 ottobre 2018 sia sul diniego,che deve essere non solo ben motivato,ma anche dimostrato da parte dell’amministrazione con dati certi che sugli obblighi dell’amministrazione nel comunicare il proprio dissenso, ma anche, di analizzare con particolare attenzione la situazione di provenienza, al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l’accoglimento della domanda porterebbe un concreto,effettivo e irrimediabile disagio familiare (Trib. Novara, sent. del 29.06.2009; TAR del Friuli Venezia Giulia, sent nn.706/2004 e 240/2005). Ricordiamo , ancora, che l’elemento del pregiudizio per l’amministrazione è stata ribadita anche dalle sezioni unite della Cassazione [Cass. Sez. Un.. sent. n. 16102 del 9.07.2009]. La Suprema Corte chiarisce che la richiesta di concessione del beneficio in commento non deve “ledere in maniera consistente” le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ebbene, l’amministrazione deve riuscire a fornire prova della lesione “consistente” in caso del distaccamento del proprio dipendente. Che senso ha, difatti, prevedere un potere cui non si contrappone alcuna posizione giuridicamente tutelabile (sia essa diritto soggettivo o interesse legittimo)? La norma così applicata sta perdendo qualsiasi significato e non si comprende la sua ragione di esistere -, poiché è indubbio che l’Amministrazione “può” accogliere una richiesta del personale di Polizia Penitenziaria, a proprio piacimento, con l’aggravante che pur in identiche situazioni degli Istituti di provenienza, alcune richieste vengono accolte ed altre, invece, negate. Ricordiamo alla S.V. che tale posizione, che ovviamente non può essere sindacata dall’amministrazione in modo arbitrario, senza valide prove, sta proprio nella necessità di un “effettivo” (e non astratto o generico)bilanciamento degli interessi in gioco.
Per quanto sopra, si chiede alla S.V., in auto tutele, al fine di attivare inutili contenziosi o azioni di protesta, di rivalutare i ricorsi che sono stati presentati negli ultimi mesi e di dare le giuste direttive all’Ufficio II al fine di evitare che si possano ingenerare dubbi o confusioni sulla effettiva e corretta applicazione della normativa vigente a tutela della famiglia ma,soprattutto, a tutela del minore e delle situazioni di gravità che si presentano.
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