Esimio Direttore Generale Preso atto del contenuto della nota m_dg.GDAP.03/07/2019.0210041.U afferente il trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha frequentato l’ultimo corso per Vice Ispettori, si rappresenta quanto segue. Il corso in questione è stato avviato a seguito di procedure concorsuali interne, tale per cui – per le caratteristiche proprie che valgono a distinguerlo da un concorso esterno – non può trovare applicazione l’articolo 28 della legge 668/86. Nel caso di specie, infatti, non può parlarsi di “novazione” del rapporto di lavoro ma di mera progressione interna di carriera. La posizione di “aspettativa speciale” avrebbe comportato la sospensione delle qualifiche precedenti, con il conseguente ritiro dell’arma in dotazione. Il personale, durante il corso di formazione, non ha goduto dell’ aspettativa speciale e lo dimostra anche il fatto che gli aventi diritto hanno usufruito permessi L. 104, congedi straordinari di varia natura, permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi per l’esercizio di attività negli enti locali, ecc. Per altro, qualora si assumesse valida l’ipotesi della novazione, sarebbero stati violati i precetti di cui all’articolo 1230 del codice civile che, tra le altre cose, prevede che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente debba risultare in modo non equivoco. Nel caso specifico, infatti, sia nella fase del corso che in quella precedente del concorso, non risultano essere stati assunti atti non equivoci di accettazione della volontà dell’Amministrazione di provvedere alla novazione del rapporto di lavoro. Ciò non è stato fatto perché la novazione, nel caso in questione, non è prevista né dalla norma né dal bando di concorso che – si ricorda – è la “lex specialis” della procedura con il carattere di preminenza che l’ordinamento le riconosce. Per quanto sopra, si invita a disporre la revoca delle indicazioni fornite in merito al recupero delle somme corrisposte, procedendo altresì alla corresponsione delle stesse nell’ipotesi in cui le stesse non risultino ancora liquidate. Si resta in attesa di solerte riscontro.
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Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria – corso di formazione per vice ispettori – trattamento economico di missione
Esimio Direttore Generale Preso atto del contenuto della nota m_dg.GDAP.03/07/2019.0210041.U afferente il trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha frequentato l’ultimo corso per Vice Ispettori, si rappresenta quanto segue. Il corso in questione è stato avviato a seguito di procedure concorsuali interne, tale per cui – per le caratteristiche proprie che valgono a distinguerlo da un concorso esterno – non può trovare applicazione l’articolo 28 della legge 668/86. Nel caso di specie, infatti, non può parlarsi di “novazione” del rapporto di lavoro ma di mera progressione interna di carriera. La posizione di “aspettativa speciale” avrebbe comportato la sospensione delle qualifiche precedenti, con il conseguente ritiro dell’arma in dotazione. Il personale, durante il corso di formazione, non ha goduto dell’ aspettativa speciale e lo dimostra anche il fatto che gli aventi diritto hanno usufruito permessi L. 104, congedi straordinari di varia natura, permessi studio, permessi sindacali, permessi orari, permessi per l’esercizio di attività negli enti locali, ecc. Per altro, qualora si assumesse valida l’ipotesi della novazione, sarebbero stati violati i precetti di cui all’articolo 1230 del codice civile che, tra le altre cose, prevede che la volontà di estinguere l’obbligazione precedente debba risultare in modo non equivoco. Nel caso specifico, infatti, sia nella fase del corso che in quella precedente del concorso, non risultano essere stati assunti atti non equivoci di accettazione della volontà dell’Amministrazione di provvedere alla novazione del rapporto di lavoro. Ciò non è stato fatto perché la novazione, nel caso in questione, non è prevista né dalla norma né dal bando di concorso che – si ricorda – è la “lex specialis” della procedura con il carattere di preminenza che l’ordinamento le riconosce. Per quanto sopra, si invita a disporre la revoca delle indicazioni fornite in merito al recupero delle somme corrisposte, procedendo altresì alla corresponsione delle stesse nell’ipotesi in cui le stesse non risultino ancora liquidate. Si resta in attesa di solerte riscontro.
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