Egregio Direttore Generale, la scrivente Organizzazione Sindacale è stata interessata da numerose segnalazioni provenienti dal personale di Polizia Penitenziaria di recente nomina, assegnato agli Istituti Penitenziari al termine del percorso formativo, in merito a presunte difficoltà interpretative concernenti il riconoscimento delle spettanze economiche previste dalla normativa vigente per il raggiungimento della sede di prima assegnazione. In particolare, risulterebbero difformità applicative circa il rimborso delle spese sostenute dal personale per il trasferimento verso la sede di servizio, con conseguenti disagi e incertezze operative per gli interessati. Al riguardo, si richiama quanto previsto dall’art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, laddove stabilisce che al personale nominato in ruolo compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di servizio, purché diversa dalla località di residenza. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede a Codesta Amministrazione di voler fornire apposite indicazioni uniformi agli uffici competenti, al fine di evitare interpretazioni difformi sul territorio nazionale e garantire al personale interessato il pieno riconoscimento di quanto previsto dalla normativa vigente. Tale intervento appare necessario anche per prevenire inutili contenziosi e assicurare uniformità di trattamento nei confronti del personale neo assegnato.
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Personale di Polizia Penitenziaria neo assegnato – Riconoscimento dei diritti economici connessi al trasferimento presso la sede di servizio
Egregio Direttore Generale,
la scrivente Organizzazione Sindacale è stata interessata da numerose segnalazioni provenienti dal personale di Polizia Penitenziaria di recente nomina, assegnato agli Istituti Penitenziari al termine del percorso formativo, in merito a presunte difficoltà interpretative concernenti il riconoscimento delle spettanze economiche previste dalla normativa vigente per il raggiungimento della sede di prima assegnazione.
In particolare, risulterebbero difformità applicative circa il rimborso delle spese sostenute dal personale per il trasferimento verso la sede di servizio, con conseguenti disagi e incertezze operative per gli interessati.
Al riguardo, si richiama quanto previsto dall’art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, laddove stabilisce che al personale nominato in ruolo compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di servizio, purché diversa dalla località di residenza.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede a Codesta Amministrazione di voler fornire apposite indicazioni uniformi agli uffici competenti, al fine di evitare interpretazioni difformi sul territorio nazionale e garantire al personale interessato il pieno riconoscimento di quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale intervento appare necessario anche per prevenire inutili contenziosi e assicurare uniformità di trattamento nei confronti del personale neo assegnato.
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