Esimio Direttore Generale, Con nota n. 2914/SG del 30 luglio 2021 la scrivente Segreteria Generale, in maniera “predittiva” poneva alla sua attenzione la questione del congedo straordinario per trasferimento chiedendo a codesto Ufficio di diramare apposite disposizioni capaci di uniformare l’interpretazione della materia sull’intero territorio nazionale. La nota in questione risulta ad oggi priva di riscontro, mentre come era immaginabile, si registrano le più svariate esegesi del diritto in parola. Premettendo che nel recente passato, il provvedimento di trasferimento indicava espressamente il periodo di fruibilità (per prassi fissato al 31 dicembre dell’anno di riferimento), tracciando una finestra temporale entro la quale il personale poteva organizzare il proprio trasloco senza necessità di fornire prova alcuna delle necessità sottese; premettendo altresì che gli attuali provvedimenti di trasferimento si limitano a rimandare alle disposizioni della circolare del 1996 che prevede o la fruizione contemporanea (per la quale non è prevista l’esibizione di documentazione a supporto) o la fruizione differita (supportata da prova documentale), questa O.S. aveva chiesto che come nel passato, si indicasse una finestra temporale da trattare al pari di una “fruizione contemporanea” senza necessità di esibire documentazione a supporto della richiesta, per evitare che le richieste giungessero tutte in pieno piano ferie. Considerato che è da poco perito il termine ultimo per dar corso ai provvedimenti di mobilità, è opportuno che codesto Ufficio sciolga il nodo di cui sopra, specificando altresì se vi è la possibilità per il singolo dirigente titolare della potestà autorizzativa di richiedere la documentazione a supporto anche nel caso di fruizione contemporanea, ad esempio quando le sedi siano vicinorie. In attesa, si porgono distinti saluti.
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Piano di mobilità nazionale – Congedo straordinario per trasferimento
Esimio Direttore Generale,
Con nota n. 2914/SG del 30 luglio 2021 la scrivente Segreteria Generale, in maniera “predittiva” poneva alla sua attenzione la questione del congedo straordinario per trasferimento chiedendo a codesto Ufficio di diramare apposite disposizioni capaci di uniformare l’interpretazione della materia sull’intero territorio nazionale.
La nota in questione risulta ad oggi priva di riscontro, mentre come era immaginabile, si registrano le più svariate esegesi del diritto in parola.
Premettendo che nel recente passato, il provvedimento di trasferimento indicava espressamente il periodo di fruibilità (per prassi fissato al 31 dicembre dell’anno di riferimento), tracciando una finestra temporale entro la quale il personale poteva organizzare il proprio trasloco senza necessità di fornire prova alcuna delle necessità sottese; premettendo altresì che gli attuali provvedimenti di trasferimento si limitano a rimandare alle disposizioni della circolare del 1996 che prevede o la fruizione contemporanea (per la quale non è prevista l’esibizione di documentazione a supporto) o la fruizione differita (supportata da prova documentale), questa O.S. aveva chiesto che come nel passato, si indicasse una finestra temporale da trattare al pari di una “fruizione contemporanea” senza necessità di esibire documentazione a supporto della richiesta, per evitare che le richieste giungessero tutte in pieno piano ferie.
Considerato che è da poco perito il termine ultimo per dar corso ai provvedimenti di mobilità, è opportuno che codesto Ufficio sciolga il nodo di cui sopra, specificando altresì se vi è la possibilità per il singolo dirigente titolare della potestà autorizzativa di richiedere la documentazione a supporto anche nel caso di fruizione contemporanea, ad esempio quando le sedi siano vicinorie.
In attesa, si porgono distinti saluti.
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