Egregio Provveditore
Risulta vigente in regione una disposizione del dicembre 2009 che risponde ad un quesito della
direzione degli Istituti Penali di Parma in merito all’oggetto. La materia del contendente è la “cumulabilità”
dei certificati medici al fine di legittimare da parte del dipendente la richiesta di concessione dell’aspettativa
per malattia per un intero periodo a fronte della produzione di una sommatoria di certificati tutti inferiori
agli otto giorni lavorativi, seppur senza soluzione di continuità.
Il parere illo tempore espresso da codesto Ufficio, che non ha eguali sul territorio nazionale, si
esprime nel senso di non fattibilità, così incidendo negativamente in maniera importante sui diritti del
personale, a maggior ragione qualora l’assenza sia riconducibile a patologia dipendente da causa d servizio e
dunque esclusa dal computo del periodo massimo di aspettativa.
Ritenendo che l’unicità del certificato a giustificazione dell’assenza non sia condizione imposta
dall’articolo 68 del T.U.I.C.S. che al contrario fa riferimento genericamente al periodo di assenza (intendendo
senza dubbio alcuno l’arco temporale per il quale la stessa si protrae), va da se ritenere che vi sia una
posizione estremamente restrittiva assunta da codesto Ufficio, che con la presente si chiede immediatamente
di revocare a salvaguardia dei diritti del personale operante in regione.
Si attende riscontro immediato al fine di consentire a questa Organizzazione Sindacale l’attivazione
di procedure collaterali in caso di esito negativo.
Distinti saluti
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PRAP Bologna – personale di polizia penitenziaria – aspettativa per motivi di salute
Egregio Provveditore
Risulta vigente in regione una disposizione del dicembre 2009 che risponde ad un quesito della
direzione degli Istituti Penali di Parma in merito all’oggetto. La materia del contendente è la “cumulabilità”
dei certificati medici al fine di legittimare da parte del dipendente la richiesta di concessione dell’aspettativa
per malattia per un intero periodo a fronte della produzione di una sommatoria di certificati tutti inferiori
agli otto giorni lavorativi, seppur senza soluzione di continuità.
Il parere illo tempore espresso da codesto Ufficio, che non ha eguali sul territorio nazionale, si
esprime nel senso di non fattibilità, così incidendo negativamente in maniera importante sui diritti del
personale, a maggior ragione qualora l’assenza sia riconducibile a patologia dipendente da causa d servizio e
dunque esclusa dal computo del periodo massimo di aspettativa.
Ritenendo che l’unicità del certificato a giustificazione dell’assenza non sia condizione imposta
dall’articolo 68 del T.U.I.C.S. che al contrario fa riferimento genericamente al periodo di assenza (intendendo
senza dubbio alcuno l’arco temporale per il quale la stessa si protrae), va da se ritenere che vi sia una
posizione estremamente restrittiva assunta da codesto Ufficio, che con la presente si chiede immediatamente
di revocare a salvaguardia dei diritti del personale operante in regione.
Si attende riscontro immediato al fine di consentire a questa Organizzazione Sindacale l’attivazione
di procedure collaterali in caso di esito negativo.
Distinti saluti
PRAP Bologna – personale di polizia penitenziaria – aspettativa per motivi di salute
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