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PRAP BOLOGNA – tutela lavoratrici gestanti

Dicembre 18, 2017 Sinappe 0 Comments

Egregio Provveditore,
in data 15/12/2017 la Segreteria Affari Generali degli II.PP. di Parma inviava al
sottoscritto Segretario regionale un documento relativo all’aggiornamento del DVR locale,
con specifico riferimento alle “lavoratrici gestanti”.
Come chiarito telefonicamente dalla Segreteria della Direzione ducale tale documento
veniva sottoposto all’attenzione del sottoscritto in quanto all’epoca della sua
predisposizione lo scrivente segretario regionale rivestiva, altresì, la funzione di rls degli
II.PP. di Parma.
Volendo sorvolare sul fatto che il sottoscritto non ritiene assolutamente di poter
firmare un documento da inserire nel DVR, non svolgendo più le funzioni di rls e non
essendo mai stato ne informato, ne tanto meno coinvolto nella stesura dello stesso, questo
Segretario Regionale è con la presente ad evidenziare la questione relativa all’impiego
operativo delle lavoratrici gestanti.
Difatti, secondo quanto disposto dagli artt. 7 (lavori vietati) e 11 (valutazione dei
rischi) del D.Lgs nr. 151/2001 (Testo Unico Tutela della Maternità), devono essere
allontanate dalla mansione, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al
settimo mese dopo il parto, le lavoratrici che svolgono le proprie attività in presenza dei
rischi da lavori pericolosi ed insalubri, agenti biologici, stazione in piedi per oltre metà
dell’orario di lavoro, movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno e quant’altro
previsto dal medesimo decreto legislativo, individuati nei documenti di valutazione dei
rischi previsto dall’art. 4 del D.Lgs 626/94, così come modificato ed integrato dal D.Lgs
nr.81/2008.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 7 agosto 1990 nr. 232
(pubblicato sulla G.U. nr. 187 dell’11.08.1990) il lavoro svolto nella Polizia di Stato (e per
analogia in tutte le Forze di Polizia) è considerato “pericoloso e faticoso” agli effetti di
quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della legge 30.12.1971 n. 1204, così come recepito dall’art. 7
del D.Lgs 151/2001.
Partendo dall’analisi e dalla ratio delle disposizioni legislative in materia, comprese
quelle sopra richiamate, questa O.S. ritiene che le attività espletate nella Polizia
Penitenziaria, secondo le norme vigenti, sono preordinatamente e giuridicamente
incompatibili con lo stato di maternità in genere, non potendo garantirsi quelle forme di
tutela richiamate dalle norme a causa di oneri ed obblighi giuridici, amministrativi e
gerarchici connessi allo status lavorativo.
Infatti, per citare solo alcuni degli aspetti più significativi che fondano la nostra
convinzione, non è prevista alcuna forma di tutela della gestante con riguardo al porto ed
uso dell’arma in dotazione individuale ed all’obbligo d’ intervento come ufficiale ed agente
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
La problematica di stringente attualità richiede, a nostro avviso, l’emanazione di
direttive chiare da parte della S.V. per evitare difformi interpretazioni e disparità di
trattamento tra il personale femminile in servizio presso le Direzioni del Distretto
EmiliaRomagna e Marche.

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