Egr. Sig. Provveditore,
nel prendere atto della sua nota in oggetto, è doveroso fare delle precisazioni. Giova evidenziare il comportamento scorretto, con una netta disparità di trattamento,
posto in essere da parte della S.V., nell’applicare le corrette relazioni sindacali, nel
riscontrare le note sindacali.
Infatti, il Sinappe negli ultimi mesi con diverse missive, ha segnalato alla S.V.,
problematiche inerenti alle carenze gestionali ed organizzative degli N.T.P., regionali, ove
la stragrande maggioranza di esse sono ancora prive di riscontro, ed alcune a cui è stato
dato parziale riscontro, ove cerca di giustificare il proprio operato con esito negativo, vedasi
nota P.R.A.P. prot.n. 073620-OR/III del 30 agosto 2016, al contrario accade nel riscontro
forino dalla S.V., all’organizzazione OSAPP di cui all’oggetto ,ove tali missive vengono
riscontrate oggi, per domani, condividendone il contenuto, di cui ne prendiamo atto e non
può farci solamente piacere.
In merito alla richiesta di incontro fatta dall’Organizzazione sindacale OSAPP, con le missive
in oggetto, a parere di questa O.S., sono fondate e legittime, per le motivazione che di
seguito verranno esposte, ed al contrario di quanto sostenute dalla S.V., nel corpo del
documento sopra citato.
Si prende l’occasione per rammentare che allo stato l’attuazione il nuovo modello
organizzativo sui Nuclei TT.PP., è ancora in fase sperimentale come concordato a tavolo
regionale con tutte le OO.SS., ad eccezione del Si.N.A.P.Pe, e pertanto, solo dopo il 15
settembre 2016 data ultima prevista per il completamento delle procedure di rotazione e
integrazione nell’ambito dei Nuclei della regione, potrà procedersi ad una consapevole
disamina delle iniziative organizzative assunte dalle varie direzioni, da come sostenuto dalla
S,V., con nota Prot.n. 073620-OR/III del 30 agosto 2016.
Per quanto riguarda le procedure di mobilità messe in atto delle direzioni si fa presente che
dette graduatorie sono state stilate in netto contrasto con il nuovo P.I.R. degli N.T.P, nella
parte cui prevede la settorizzazione degli stessi N.T.P., e comunque si evince una netta
disparità di trattamento nell’applicare l’invocato art.9. dell’A.Q.N. ^PARI OPPORTUNITA NEL
POSTO DI LAVORO ^ .
In relazione a quanto sopra, è evidente quindi, senza ombra di dubbio, che la S.V., in
qualità di Dirigente Generale della Regione Sicilia in maniera del tutto arbitraria, abbia
deciso di violare apertamente l’A.Q.N. il D.P.R 164/2002 art.30 ove recita la
validità degli accordi.
A tal proposito appare appena il caso di evidenziare che le responsabilità delle figure
dirigenziali nel rapporto con la parte politica sindacale si esplica anche nel peculiare istituto
delle incombenza dirigenziali, che sono disciplinate dall’art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001.
In ragione di quanto esposto, considerato che le problematiche rappresentate non hanno
trovato gli opportuni riscontri, tenuto conto che traspare, inequivocabilmente volontà, e la
consapevolezza da parte del Provveditore Regionale, di voler alterare e modificare gli
accordi concordati con tutte le OO.SS., con l’intento di violare l’azione amministrativa a
danno dei lavoratori e degli iscritti Si.N.A.P.Pe, si ribadisce lo stato di agitazione del
personale con il raffreddamento dei conflitti, e si diffida ulteriormente il Dirigente Generale
Regionale a revocare il contenuto della missiva sopra citata, e sospendere qualsiasi
iniziativa che sia di natura organizzativa o sindacale, in quanto illegittima, al fine di evitare
uno sperpero di denaro pubblico, nell’attivare eventuale commissione centrale di garanzia,
nel rilasciare e autorizzare i permessi sindacali, per detta convocazione, distogliendo il
personale ai compiti d’istituto assegnati. Si conferma che il Si.N.A.P.Pe in data 15/07/2011, ha attivato una commissione arbitrale
proprio su una vicenda analoga ad Agrigento, e che detta commissione in data
04/10/2011 si è già pronunciata positivamente in merito a quanto rappresentato dal
Si.N.A.P.Pe.
Altresì, si Diffida il Signor Capo del Dipartimento l’immediata intervento in merito alla
vicenda, con ulteriore intervento nell’ attivare le procedure di conciliazione per i conflitti
sindacali, così come prevista dalle norme vigenti in materia, riservandosi oltremodo il
ricorso a più incisive iniziative a sostegno della vertenza.
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
Il presente atto ha valore di costituzione in mora.
Si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono distinti
saluti.
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PRAP PALERMO – Ancora violazioni
Egr. Sig. Provveditore,
nel prendere atto della sua nota in oggetto, è doveroso fare delle precisazioni. Giova evidenziare il comportamento scorretto, con una netta disparità di trattamento,
posto in essere da parte della S.V., nell’applicare le corrette relazioni sindacali, nel
riscontrare le note sindacali.
Infatti, il Sinappe negli ultimi mesi con diverse missive, ha segnalato alla S.V.,
problematiche inerenti alle carenze gestionali ed organizzative degli N.T.P., regionali, ove
la stragrande maggioranza di esse sono ancora prive di riscontro, ed alcune a cui è stato
dato parziale riscontro, ove cerca di giustificare il proprio operato con esito negativo, vedasi
nota P.R.A.P. prot.n. 073620-OR/III del 30 agosto 2016, al contrario accade nel riscontro
forino dalla S.V., all’organizzazione OSAPP di cui all’oggetto ,ove tali missive vengono
riscontrate oggi, per domani, condividendone il contenuto, di cui ne prendiamo atto e non
può farci solamente piacere.
In merito alla richiesta di incontro fatta dall’Organizzazione sindacale OSAPP, con le missive
in oggetto, a parere di questa O.S., sono fondate e legittime, per le motivazione che di
seguito verranno esposte, ed al contrario di quanto sostenute dalla S.V., nel corpo del
documento sopra citato.
Si prende l’occasione per rammentare che allo stato l’attuazione il nuovo modello
organizzativo sui Nuclei TT.PP., è ancora in fase sperimentale come concordato a tavolo
regionale con tutte le OO.SS., ad eccezione del Si.N.A.P.Pe, e pertanto, solo dopo il 15
settembre 2016 data ultima prevista per il completamento delle procedure di rotazione e
integrazione nell’ambito dei Nuclei della regione, potrà procedersi ad una consapevole
disamina delle iniziative organizzative assunte dalle varie direzioni, da come sostenuto dalla
S,V., con nota Prot.n. 073620-OR/III del 30 agosto 2016.
Per quanto riguarda le procedure di mobilità messe in atto delle direzioni si fa presente che
dette graduatorie sono state stilate in netto contrasto con il nuovo P.I.R. degli N.T.P, nella
parte cui prevede la settorizzazione degli stessi N.T.P., e comunque si evince una netta
disparità di trattamento nell’applicare l’invocato art.9. dell’A.Q.N. ^PARI OPPORTUNITA NEL
POSTO DI LAVORO ^ .
In relazione a quanto sopra, è evidente quindi, senza ombra di dubbio, che la S.V., in
qualità di Dirigente Generale della Regione Sicilia in maniera del tutto arbitraria, abbia
deciso di violare apertamente l’A.Q.N. il D.P.R 164/2002 art.30 ove recita la
validità degli accordi.
A tal proposito appare appena il caso di evidenziare che le responsabilità delle figure
dirigenziali nel rapporto con la parte politica sindacale si esplica anche nel peculiare istituto
delle incombenza dirigenziali, che sono disciplinate dall’art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001.
In ragione di quanto esposto, considerato che le problematiche rappresentate non hanno
trovato gli opportuni riscontri, tenuto conto che traspare, inequivocabilmente volontà, e la
consapevolezza da parte del Provveditore Regionale, di voler alterare e modificare gli
accordi concordati con tutte le OO.SS., con l’intento di violare l’azione amministrativa a
danno dei lavoratori e degli iscritti Si.N.A.P.Pe, si ribadisce lo stato di agitazione del
personale con il raffreddamento dei conflitti, e si diffida ulteriormente il Dirigente Generale
Regionale a revocare il contenuto della missiva sopra citata, e sospendere qualsiasi
iniziativa che sia di natura organizzativa o sindacale, in quanto illegittima, al fine di evitare
uno sperpero di denaro pubblico, nell’attivare eventuale commissione centrale di garanzia,
nel rilasciare e autorizzare i permessi sindacali, per detta convocazione, distogliendo il
personale ai compiti d’istituto assegnati. Si conferma che il Si.N.A.P.Pe in data 15/07/2011, ha attivato una commissione arbitrale
proprio su una vicenda analoga ad Agrigento, e che detta commissione in data
04/10/2011 si è già pronunciata positivamente in merito a quanto rappresentato dal
Si.N.A.P.Pe.
Altresì, si Diffida il Signor Capo del Dipartimento l’immediata intervento in merito alla
vicenda, con ulteriore intervento nell’ attivare le procedure di conciliazione per i conflitti
sindacali, così come prevista dalle norme vigenti in materia, riservandosi oltremodo il
ricorso a più incisive iniziative a sostegno della vertenza.
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
Il presente atto ha valore di costituzione in mora.
Si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono distinti
saluti.
PRAP PALERMO – Ancora violazioni
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