Egregio Provveditore,
questa Segreteria Nazionale, le comunica che con l’entrata in vigore della
Legge 740 ( medici incaricati ) e all’artt. 11 O.P. ( servizio sanitario) si sta
creando una serie di disagi e problematiche negli Istituti penitenziari nella
Regione da Lei diretta, in quanto non vengono più garantiti i diritti soggettivi al
personale ma anzi si è andato a stravolgere l’organizzazione del lavoro negli
Istituti penitenziari della Regione, con l’aggravio notevolmente del carico di
lavoro, che va sicuramente a incidere e ripercuotere sia a livello Psicofisico che
mentale, nonché nella vita quotidiana del personale, e mettendo a serio rischio
il mantenimento della sicurezza degli istituti.
Con l’entrata in vigore di detta legge, negli Istituti della Regione, la
sorveglianza a vista dei detenuti per motivi sanitari sono aumentati
vertiginosamente. Infatti, sembrerebbe che, presso la C.R. ^Ucciardone^
Palermo, ci sia un detenuto che fruisce di sorveglianza a vista da circa un
anno.
Ancora, Pur non volendo entrare nel merito di come viene gestita
e disposta la sorveglianza a vista dagli organi competenti, è
doveroso verificare quanto è stato riferito, cioè che presso
l’Istituto ^Pagliarelli ^Palermo, uno degli PSH è indagato per il
suicidio di un detenuto per omicidio colposo; l’altro PSH che è
stato nominato CTU dell’A.G e che si è espresso sulla
compatibilità con il regime carcerario del detenuto, che alla
notifica del rigetto della scarcerazione, ha poi posto in essere
l’estremo gesto.
Parrebbe che, i medici non concedono più l’idoneità al lavoro ai detenuti, e si
rifiutano di sottoporre a visita medica gli Agenti Penitenziari allorquando si
fanno male in servizio o stanno male, in quanto a loro dire, non rientrano più
nei loro compiti.
Tali modus operati stanno arrecando e causando la paralisi dei servizi degli
Istituti, nonché grosse lamentele del personale di P.P., e degli stessi detenuti
che attendono il lavoro.
Appare chiaro che la mancata visita da parte dei medici al personale che ne
chiede soccorso, si può ipotizzare gli estremi di reato penale, quale quello di
mancato soccorso.
E’ evidente che, il servizio di sorveglianza a vista per motivi sanitari, non può
ricadere solo a carico del poliziotto penitenziario, che per funzione e
regolamento è chiamato a svolgere altro servizio – vedasi 41 bis i collaboratori
e/o i sottoposti a 14 bis, per prevenire reati e/o disordini.
Detto ciò, il regime della sorveglianza a vista, se pur non quotidiano, si
presenta oggi come una delle tante realtà che riguardano il sistema
penitenziario.
In tutto questo, il poliziotto penitenziario svolge come sempre uno dei
compiti di elevata delicatezza, poiché è adibito nell’adempimento di un
rigorosissimo controllo del sorvegliato a vista, 24 ore su 24 ore,
posizionandosi davanti la cella.
Si ribadisce come tale compito sia particolarmente importante e occorre
ricordare che in caso di suicidio del detenuto durante il regime di
sorveglianza a vista il poliziotto penitenziario, laddove venissero ad
emergere delle lacune durante il servizio svolto, potrebbe essere sottoposto
a processo per omicidio colposo.
Ad oggi, certo, sia l’Area Sanitaria che quella Educativa sono presenti
costantemente nella quotidianità del detenuto in regime di sorveglianza a
vista, ma è pur vero che 24 ore su 24 ore davanti la camera detentiva c’è
comunque la Polizia Penitenziaria.
La circolare del 25 novembre 2011 intitolata “Modalità di esecuzione della
pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza,
accoglienza e rieducazione” ribadisce l’importanza di applicare una vera e
propria attività di sostegno da parte di uno staff multidisciplinare, composto
da operatori penitenziari e operatori sanitari, al fine di incentivare e far
integrare quanto più possibile il detenuto che al momento si ritrova in una
condizione di forte disagio psichico, con evidente istinto autolesionista e
suicida.
Anche perché, sempre la circolare in esame è intervenuta proprio con lo
scopo di sottolineare come il regime di sorveglianza a vista non deve essere
un ricorso ad una limitazione di spazi oppure rivolto soltanto ad evitare
eventuali gesti autolesionistici del detenuto, bensì andare ben oltre! Si è,
infatti, in presenza di una forte esigenza sanitaria e trattamentale per un
sostegno a 360° volto ad una integrazione del contesto detentivo.
La stessa circolare n. 3649/ 6099 del 18 luglio 2013 intitolata, “Linee di
indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti” in
virtù di quanto approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regione (in G.U.
n° 34 del 10 febbraio 2012), focalizza l’attenzione in tema sia della
prevenzione che in ambito d’intervento terapeutico, ribadendo appunto
l’inserimento del ristretto sorvegliato a vista in un ampio processo
trattamentale che deve impegnare tutte le aree, ma di cui sono
titolari e responsabili l’Area Educativa e/o Sanitaria, non la Polizia
Penitenziaria, chiamata a collaborare e non già ad assumere oneri per fatti
che esulano dalla sua specifica competenza professionale.
In particolare e doveroso ribadire che il regolamento di servizio DPR 15
febbraio 1999 n. 82 nei vari articoli non si rileva alcun compito demandato
alla Polizia Penitenziaria in relazione alla “sorveglianza a vista”
Infatti, tutti gli articoli esaminati: art. 34 – servizi del personale di Polizia
Penitenziaria ; – art. 42 – Servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni
degli istituti penitenziari – art. 43 – servizi nelle infermerie e altre strutture
aventi carattere sanitario, fanno chiaro riferimento a un servizio di vigilanza
e osservazione che mira principalmente ai contenuti di cui all’art. 5 della
legge 395 del 1990, ovvero “il mantenimento dell’ordine e della sicurezza”,
“l’osservazione del detenuto ai fini del trattamento penitenziario”.
Appare chiaro che la competenza dell’intervento del personale di Polizia
Penitenziaria nel posto di servizio SORVEGLIANZA A VISTA trova
fondamento giuridico solamente quanto ci si trova a dover gestire detenuti
pericolosi come ad esempio sottoposti all’art. 14 bis O.P., o addirittura al
regime del c.d. “carcere duro” art. 41 bis, cui le esigenze di sorvegliare
quasi “ a vista” il detenuto, scaturiscono da esigenze di ordine e sicurezza e
atte a prevenire reati e comunicazioni fraudolenti agli esponenti di spicco
della criminalità organizzata.
Anche il DAP, nella relazione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato
della Repubblica “Assistenza ai malati psichiatrici nelle strutture detentive”
ha inteso evidenziare, con il passaggio della medicina penitenziaria al
Servizio Sanitario Nazionale alcune raccomandazioni dove viene evidenziata
normativamente la necessità che l’assistenza sanitaria per il detenuto sia
organizzata in maniera tale che l’intervento psichiatrico abbia una sua
continuità anche attraverso forme di collaborazione con i Dipartimenti di
Salute Mentale (D.S.M.).
In considerazione del fatto che questa collaborazione, sembrerebbe sia stata
realizzata in modo assai variegato: psichiatri dipendenti dalle A.S.L. che
svolgono attività extramoenia presso l’Istituto, convenzioni con A.S.L. che
“prestano” le proprie équipes all’Istituto, protocolli d’intesa che non
garantiscono una presa in carico, il D.A.P. e precisamente la Direzione
Generale dei detenuti e trattamento con nota n. 252624 del 13/7/2005, ha
richiamato all’attenzione dei Provveditorati sul disposto dell’art. 20 del
N.R.E. al fine di sollecitare le ASL territorialmente competenti
all’adempimento di un loro obbligo istituzionale ossia la presa in carico dei
pazienti con patologia psichiatrica, detenuti e internati, fin dal loro ingresso
in istituto e, previo accordo con gli operatori penitenziari, alla individuazione
delle strutture esterne utili al loro successivo reinserimento sociale.
Verrebbe così attuata la specifica competenza istituzionale dei servizi
psichiatrici territorialmente competenti.
Appare utile segnalare che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del regolamento di
esecuzione DPR 230/2000, a parere, sia ancora il Direttore della struttura
Penitenziaria l’unico titolato ad assumere iniziative volte alla corretta
gestione della popolazione detenuta, anche in materia sanitaria, nonostante
il sopravvenuto passaggio di competenza all’ASP della medicina
penitenziaria .
Infatti detto articolo cita testualmente “ Il direttore dell’istituto e quello del
centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al
coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto o
del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei
programmi negli istituti, nonché gli interventi all’esterno; impartiscono
direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti
all’amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia
professionale di competenza.”
A ciò si aggiunga che, i provvedimenti di carattere eccezionale, quello quale
della sorveglianza a vista, alla lunga invece, potrebbe cagionare ancor più
gravi disagi e problemi nella gestione dei detenuti che comunque
ingiustificatamente si potrebbero trovare privi di ogni forma di “privacy” e
che determina alla lunga uno stato di frustrazione e di aggressività nei
confronti dei Polizotti che si trovano a garantire il servizio di sorveglianza a
vista.
Per quanto sin qui esposto, si richiede l’intervento del Sig. Provveditore
Regionale ad intercedere con il l’Assessore Regionale alla Sanità, nonché con
i vari Dirigenti Generali appartenenti alle ASP Regionali, per richiedere:
· di individuare eventuale personale OSA per effettuare la “sorveglianza a
vista” o altro personale sanitario/infermieristico, tenuto conto che come
sopra ribadito tale servizio non rientra nei compiti istituzionali propri della
Polizia penitenziaria se non solo pe ragioni di sicurezza sopra indicate;
· Nel caso in cui s’insista con l’impiego del Personale di Polizia penitenziaria
nelle more di una definizione delle competenze, di addebitare all’ASP i
costi sostenuti dall’A.P. nell’individuare i numeri degli agenti per ogni
turno di servizio ( sei e/o otto ore lavorative) h 24, a partire dalla data
dell’attivazione della sorveglianza a vista.
· E ancora, tenuto conto che proprio la sede di Pagliarelli, di recente ha
partecipato al progetto MEDICS, si è venuti a conoscenza, come ad
esempio nella sede di Torino, è stato definito un protocollo d’intesa tra
Direzione e ASP, che preveda nella gestione di questi casi, l’allogazione
del detenuto con disagio, con altro detenuto individuato dallo staff
multidisciplinare e ritenuto “idoneo” come “perl supporter” nei confronti
del compagno che in quel momento sta attraversando il particolare
momento.
· Richiedere agli specialisti PSH (già richiesto in passato) se la detenuta o
detenuto richiede d’interventi, ai sensi dell’art. 112 R.E. o ai sensi dell’art
111 R.E. stante l’accertato disagio e il suo rifiuto a sottoporsi a terapia,;
· Si ribadisce al Signor Provveditore Regionale, autorevole intervento, al
fine di sollecitare eventuali incontri con l’ASP Palermo, per la definizione
di protocolli d’intesa operativi sulla gestione dei detenuti psichiatrici e su
altre questioni di organizzazione e vita quotidiana che sono sorte con il
passaggio all’ASP, coinvolgendo oltre che i Direttori, anche Funzionari di
Polizia Penitenziaria nel tavolo tecnico che quotidianamente si trovano a
far fronte alla svariate problematiche e che possono dare un taglio
operativo ai protocolli d’intesa.
Alle direzioni in indirizzo, si invitano a rispettare quanto in narrativa, ed in
particolare di applicare le direttive Provveditoriali Prot. Prot. n.110555 -P/II del
17 dicembre 2014, e Prot. n.066697-P/II del 27 luglio 2015,circa l’impiego del
Personale di Polizia Penitenziaria negli Istituti e servizi nella Regione Sicilia in
compiti e servizi non istituzionali, con la mancata applicazione art. 34
D.P.R.82/99 e dell’art. 5 Legge n. 395/90 con eventuale responsabilità
amministrativa contabile e danno erariale
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
Utilizziamo i cookie per assicurarti di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
PRAP Palermo – impiego personale di Polizia Penitenziaria posto di servizio Sorveglianza a vista – richiesta chiarimenti
Egregio Provveditore,
questa Segreteria Nazionale, le comunica che con l’entrata in vigore della
Legge 740 ( medici incaricati ) e all’artt. 11 O.P. ( servizio sanitario) si sta
creando una serie di disagi e problematiche negli Istituti penitenziari nella
Regione da Lei diretta, in quanto non vengono più garantiti i diritti soggettivi al
personale ma anzi si è andato a stravolgere l’organizzazione del lavoro negli
Istituti penitenziari della Regione, con l’aggravio notevolmente del carico di
lavoro, che va sicuramente a incidere e ripercuotere sia a livello Psicofisico che
mentale, nonché nella vita quotidiana del personale, e mettendo a serio rischio
il mantenimento della sicurezza degli istituti.
Con l’entrata in vigore di detta legge, negli Istituti della Regione, la
sorveglianza a vista dei detenuti per motivi sanitari sono aumentati
vertiginosamente. Infatti, sembrerebbe che, presso la C.R. ^Ucciardone^
Palermo, ci sia un detenuto che fruisce di sorveglianza a vista da circa un
anno.
Ancora, Pur non volendo entrare nel merito di come viene gestita
e disposta la sorveglianza a vista dagli organi competenti, è
doveroso verificare quanto è stato riferito, cioè che presso
l’Istituto ^Pagliarelli ^Palermo, uno degli PSH è indagato per il
suicidio di un detenuto per omicidio colposo; l’altro PSH che è
stato nominato CTU dell’A.G e che si è espresso sulla
compatibilità con il regime carcerario del detenuto, che alla
notifica del rigetto della scarcerazione, ha poi posto in essere
l’estremo gesto.
Parrebbe che, i medici non concedono più l’idoneità al lavoro ai detenuti, e si
rifiutano di sottoporre a visita medica gli Agenti Penitenziari allorquando si
fanno male in servizio o stanno male, in quanto a loro dire, non rientrano più
nei loro compiti.
Tali modus operati stanno arrecando e causando la paralisi dei servizi degli
Istituti, nonché grosse lamentele del personale di P.P., e degli stessi detenuti
che attendono il lavoro.
Appare chiaro che la mancata visita da parte dei medici al personale che ne
chiede soccorso, si può ipotizzare gli estremi di reato penale, quale quello di
mancato soccorso.
E’ evidente che, il servizio di sorveglianza a vista per motivi sanitari, non può
ricadere solo a carico del poliziotto penitenziario, che per funzione e
regolamento è chiamato a svolgere altro servizio – vedasi 41 bis i collaboratori
e/o i sottoposti a 14 bis, per prevenire reati e/o disordini.
Detto ciò, il regime della sorveglianza a vista, se pur non quotidiano, si
presenta oggi come una delle tante realtà che riguardano il sistema
penitenziario.
In tutto questo, il poliziotto penitenziario svolge come sempre uno dei
compiti di elevata delicatezza, poiché è adibito nell’adempimento di un
rigorosissimo controllo del sorvegliato a vista, 24 ore su 24 ore,
posizionandosi davanti la cella.
Si ribadisce come tale compito sia particolarmente importante e occorre
ricordare che in caso di suicidio del detenuto durante il regime di
sorveglianza a vista il poliziotto penitenziario, laddove venissero ad
emergere delle lacune durante il servizio svolto, potrebbe essere sottoposto
a processo per omicidio colposo.
Ad oggi, certo, sia l’Area Sanitaria che quella Educativa sono presenti
costantemente nella quotidianità del detenuto in regime di sorveglianza a
vista, ma è pur vero che 24 ore su 24 ore davanti la camera detentiva c’è
comunque la Polizia Penitenziaria.
La circolare del 25 novembre 2011 intitolata “Modalità di esecuzione della
pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza,
accoglienza e rieducazione” ribadisce l’importanza di applicare una vera e
propria attività di sostegno da parte di uno staff multidisciplinare, composto
da operatori penitenziari e operatori sanitari, al fine di incentivare e far
integrare quanto più possibile il detenuto che al momento si ritrova in una
condizione di forte disagio psichico, con evidente istinto autolesionista e
suicida.
Anche perché, sempre la circolare in esame è intervenuta proprio con lo
scopo di sottolineare come il regime di sorveglianza a vista non deve essere
un ricorso ad una limitazione di spazi oppure rivolto soltanto ad evitare
eventuali gesti autolesionistici del detenuto, bensì andare ben oltre! Si è,
infatti, in presenza di una forte esigenza sanitaria e trattamentale per un
sostegno a 360° volto ad una integrazione del contesto detentivo.
La stessa circolare n. 3649/ 6099 del 18 luglio 2013 intitolata, “Linee di
indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti” in
virtù di quanto approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regione (in G.U.
n° 34 del 10 febbraio 2012), focalizza l’attenzione in tema sia della
prevenzione che in ambito d’intervento terapeutico, ribadendo appunto
l’inserimento del ristretto sorvegliato a vista in un ampio processo
trattamentale che deve impegnare tutte le aree, ma di cui sono
titolari e responsabili l’Area Educativa e/o Sanitaria, non la Polizia
Penitenziaria, chiamata a collaborare e non già ad assumere oneri per fatti
che esulano dalla sua specifica competenza professionale.
In particolare e doveroso ribadire che il regolamento di servizio DPR 15
febbraio 1999 n. 82 nei vari articoli non si rileva alcun compito demandato
alla Polizia Penitenziaria in relazione alla “sorveglianza a vista”
Infatti, tutti gli articoli esaminati: art. 34 – servizi del personale di Polizia
Penitenziaria ; – art. 42 – Servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni
degli istituti penitenziari – art. 43 – servizi nelle infermerie e altre strutture
aventi carattere sanitario, fanno chiaro riferimento a un servizio di vigilanza
e osservazione che mira principalmente ai contenuti di cui all’art. 5 della
legge 395 del 1990, ovvero “il mantenimento dell’ordine e della sicurezza”,
“l’osservazione del detenuto ai fini del trattamento penitenziario”.
Appare chiaro che la competenza dell’intervento del personale di Polizia
Penitenziaria nel posto di servizio SORVEGLIANZA A VISTA trova
fondamento giuridico solamente quanto ci si trova a dover gestire detenuti
pericolosi come ad esempio sottoposti all’art. 14 bis O.P., o addirittura al
regime del c.d. “carcere duro” art. 41 bis, cui le esigenze di sorvegliare
quasi “ a vista” il detenuto, scaturiscono da esigenze di ordine e sicurezza e
atte a prevenire reati e comunicazioni fraudolenti agli esponenti di spicco
della criminalità organizzata.
Anche il DAP, nella relazione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato
della Repubblica “Assistenza ai malati psichiatrici nelle strutture detentive”
ha inteso evidenziare, con il passaggio della medicina penitenziaria al
Servizio Sanitario Nazionale alcune raccomandazioni dove viene evidenziata
normativamente la necessità che l’assistenza sanitaria per il detenuto sia
organizzata in maniera tale che l’intervento psichiatrico abbia una sua
continuità anche attraverso forme di collaborazione con i Dipartimenti di
Salute Mentale (D.S.M.).
In considerazione del fatto che questa collaborazione, sembrerebbe sia stata
realizzata in modo assai variegato: psichiatri dipendenti dalle A.S.L. che
svolgono attività extramoenia presso l’Istituto, convenzioni con A.S.L. che
“prestano” le proprie équipes all’Istituto, protocolli d’intesa che non
garantiscono una presa in carico, il D.A.P. e precisamente la Direzione
Generale dei detenuti e trattamento con nota n. 252624 del 13/7/2005, ha
richiamato all’attenzione dei Provveditorati sul disposto dell’art. 20 del
N.R.E. al fine di sollecitare le ASL territorialmente competenti
all’adempimento di un loro obbligo istituzionale ossia la presa in carico dei
pazienti con patologia psichiatrica, detenuti e internati, fin dal loro ingresso
in istituto e, previo accordo con gli operatori penitenziari, alla individuazione
delle strutture esterne utili al loro successivo reinserimento sociale.
Verrebbe così attuata la specifica competenza istituzionale dei servizi
psichiatrici territorialmente competenti.
Appare utile segnalare che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del regolamento di
esecuzione DPR 230/2000, a parere, sia ancora il Direttore della struttura
Penitenziaria l’unico titolato ad assumere iniziative volte alla corretta
gestione della popolazione detenuta, anche in materia sanitaria, nonostante
il sopravvenuto passaggio di competenza all’ASP della medicina
penitenziaria .
Infatti detto articolo cita testualmente “ Il direttore dell’istituto e quello del
centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al
coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’istituto o
del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei
programmi negli istituti, nonché gli interventi all’esterno; impartiscono
direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti
all’amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia
professionale di competenza.”
A ciò si aggiunga che, i provvedimenti di carattere eccezionale, quello quale
della sorveglianza a vista, alla lunga invece, potrebbe cagionare ancor più
gravi disagi e problemi nella gestione dei detenuti che comunque
ingiustificatamente si potrebbero trovare privi di ogni forma di “privacy” e
che determina alla lunga uno stato di frustrazione e di aggressività nei
confronti dei Polizotti che si trovano a garantire il servizio di sorveglianza a
vista.
Per quanto sin qui esposto, si richiede l’intervento del Sig. Provveditore
Regionale ad intercedere con il l’Assessore Regionale alla Sanità, nonché con
i vari Dirigenti Generali appartenenti alle ASP Regionali, per richiedere:
· di individuare eventuale personale OSA per effettuare la “sorveglianza a
vista” o altro personale sanitario/infermieristico, tenuto conto che come
sopra ribadito tale servizio non rientra nei compiti istituzionali propri della
Polizia penitenziaria se non solo pe ragioni di sicurezza sopra indicate;
· Nel caso in cui s’insista con l’impiego del Personale di Polizia penitenziaria
nelle more di una definizione delle competenze, di addebitare all’ASP i
costi sostenuti dall’A.P. nell’individuare i numeri degli agenti per ogni
turno di servizio ( sei e/o otto ore lavorative) h 24, a partire dalla data
dell’attivazione della sorveglianza a vista.
· E ancora, tenuto conto che proprio la sede di Pagliarelli, di recente ha
partecipato al progetto MEDICS, si è venuti a conoscenza, come ad
esempio nella sede di Torino, è stato definito un protocollo d’intesa tra
Direzione e ASP, che preveda nella gestione di questi casi, l’allogazione
del detenuto con disagio, con altro detenuto individuato dallo staff
multidisciplinare e ritenuto “idoneo” come “perl supporter” nei confronti
del compagno che in quel momento sta attraversando il particolare
momento.
· Richiedere agli specialisti PSH (già richiesto in passato) se la detenuta o
detenuto richiede d’interventi, ai sensi dell’art. 112 R.E. o ai sensi dell’art
111 R.E. stante l’accertato disagio e il suo rifiuto a sottoporsi a terapia,;
· Si ribadisce al Signor Provveditore Regionale, autorevole intervento, al
fine di sollecitare eventuali incontri con l’ASP Palermo, per la definizione
di protocolli d’intesa operativi sulla gestione dei detenuti psichiatrici e su
altre questioni di organizzazione e vita quotidiana che sono sorte con il
passaggio all’ASP, coinvolgendo oltre che i Direttori, anche Funzionari di
Polizia Penitenziaria nel tavolo tecnico che quotidianamente si trovano a
far fronte alla svariate problematiche e che possono dare un taglio
operativo ai protocolli d’intesa.
Alle direzioni in indirizzo, si invitano a rispettare quanto in narrativa, ed in
particolare di applicare le direttive Provveditoriali Prot. Prot. n.110555 -P/II del
17 dicembre 2014, e Prot. n.066697-P/II del 27 luglio 2015,circa l’impiego del
Personale di Polizia Penitenziaria negli Istituti e servizi nella Regione Sicilia in
compiti e servizi non istituzionali, con la mancata applicazione art. 34
D.P.R.82/99 e dell’art. 5 Legge n. 395/90 con eventuale responsabilità
amministrativa contabile e danno erariale
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
PRAP Palermo – impiego personale di Polizia Penitenziaria posto di servizio Sorveglianza a vista – richiesta chiarimenti
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario