Regolamento recante modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia – Richiesta chiarezza sulla materia
A distanza di poco più di un anno dalla diffusione della nota riportata in epigrafe, ancora continuano a sussistere estreme discrepanze d’azione sul territorio nazionale in fatto di visite fiscali ed eventuali cause di esclusione. Come è not, prima della riforma intervenuta con il DM n. 206 del 17 ottobre 2017, il personale di polizia penitenziaria che risultasse assente per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio risultava esonerato dall’obbligo di reperibilità. Con l’entrata in vigore del precitato DM, fra le altre si è registrata – per i profili che qui rilevano – un’innovazione normativa in fatto di cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità circoscritto ai casi in cui l’assenza sia sì collegata ad una patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ma solo ove questa abbia dato luogo ad ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto. Premesso che va da sé la non riferibilità al Corpo di una tale previsione, atteso il conseguente giudizio di inidoneità ai servizi istituzionali che discenderebbe da una tale condizione di salute del dipendente, la questione è stata più volte oggetto di studio nella sua globalità in ragione delle discordanti interpretazioni che si sono seguite sul punto. Con la nota del 15 gennaio 2018 codesto Ufficio, dopo aver riassunto le innovazioni legislative conclude affermando “Si precisa che le nuove disposizioni … non si applicano al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (compresi, quindi, il Corpo di Polizia penitenziaria…)”, senza tuttavia chiarire quale sia la disciplina applicabile. La non applicabilità verrà poi confermata dal messaggio INPS n.1399 del 29.03.2018 che testualmente recita “Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, stante l’esplicita previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, sono stati esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la citata normativa inerente alla certificazione telematica di malattia … Al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono in corso approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti…”. Allo stato attuale se da un lato è chiara la non applicabilità della norma in fatto di certificazione telematica (da cui discende anche la possibilità di fiscalizzazione d’ufficio da parte dell’INPS), dall’altro medesima chiarezza non caratterizza la questione delle cause di esclusione, rispetto alle quali si è generata una varietà di impostazioni operative tale per cui tutto è rimesso all’interpreazione dei singoli Dirigenti sul territorio. Essendo doverosa una uniformità di indirizzo sul tema, si sollecita ancora una volta a voler far chiarezza sulla materia, dettando univoci indirizzi operativi.
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Regolamento recante modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia – Richiesta chiarezza sulla materia
Esimio Direttore Generale;
A distanza di poco più di un anno dalla diffusione della nota riportata in epigrafe, ancora continuano a sussistere estreme discrepanze d’azione sul territorio nazionale in fatto di visite fiscali ed eventuali cause di esclusione. Come è not, prima della riforma intervenuta con il DM n. 206 del 17 ottobre 2017, il personale di polizia penitenziaria che risultasse assente per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio risultava esonerato dall’obbligo di reperibilità.
Con l’entrata in vigore del precitato DM, fra le altre si è registrata – per i profili che qui rilevano – un’innovazione normativa in fatto di cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità circoscritto ai casi in cui l’assenza sia sì collegata ad una patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ma solo ove questa abbia dato luogo ad ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto. Premesso che va da sé la non riferibilità al Corpo di una tale previsione, atteso il conseguente giudizio di inidoneità ai servizi istituzionali che discenderebbe da una tale condizione di salute del dipendente, la questione è stata più volte oggetto di studio nella sua globalità in ragione delle discordanti interpretazioni che si sono seguite sul punto.
Con la nota del 15 gennaio 2018 codesto Ufficio, dopo aver riassunto le innovazioni legislative conclude affermando “Si precisa che le nuove disposizioni … non si applicano al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (compresi, quindi, il Corpo di Polizia penitenziaria…)”, senza tuttavia chiarire quale sia la disciplina applicabile.
La non applicabilità verrà poi confermata dal messaggio INPS n.1399 del 29.03.2018 che testualmente recita “Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, stante l’esplicita previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, sono stati
esclusi anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale non si applica la citata normativa inerente alla certificazione telematica di malattia … Al momento, con specifico riferimento alle citate categorie di dipendenti (Forze armate, Corpi armati dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), sono in corso approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti…”.
Allo stato attuale se da un lato è chiara la non applicabilità della norma in fatto di certificazione telematica (da cui discende anche la possibilità di fiscalizzazione d’ufficio da parte dell’INPS), dall’altro medesima chiarezza non caratterizza la questione delle cause di esclusione, rispetto alle quali si è generata una varietà di impostazioni operative tale per cui tutto è rimesso all’interpreazione dei singoli Dirigenti sul territorio.
Essendo doverosa una uniformità di indirizzo sul tema, si sollecita ancora una volta a voler far chiarezza sulla materia, dettando univoci indirizzi operativi.
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