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Richiesta urgente di parere chiarificatore in ordine alle sequenze procedimentali e ai limiti delle competenze funzionali degli organi disciplinari ai sensi del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

  • Lettere Richiesta urgente di parere chiarificatore in ordine alle sequenze procedimentali e ai limiti delle competenze funzionali degli organi disciplinari ai sensi del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

Richiesta urgente di parere chiarificatore in ordine alle sequenze procedimentali e ai limiti delle competenze funzionali degli organi disciplinari ai sensi del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449

Maggio 21, 2026 Sinappe Comments Off

Egregi in indirizzo,
Il SiNAPPe, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali volte alla tutela del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e al fine di garantire la trasparenza, la legittimità e l’uniformità dell’azione amministrativa sul territorio nazionale, ravvisa la necessità di sottoporre all’autorevole attenzione di codesto Ufficio Disciplinare Centrale un quesito di natura prettamente giuridico-procedurale. Da segnalazioni pervenute a questa struttura sindacale sul territorio, sono emerse prassi interpretative applicate nell’ambito di procedimenti disciplinari in ambito distrettuale che destano profonda perplessità ordinamentale e che rischiano di scardinare il principio di tassatività e legalità fissato dal D.Lgs. 449/1992. In particolare, si fa riferimento a fattispecie in cui, a seguito di regolare svolgimento della trattazione orale, il Consiglio Regionale di Disciplina (organo collegiale terzo) esaurisce la propria funzione deliberando una formale proposta di proscioglimento per il dipendente incolpato. Successivamente, l’Autorità Dirigente Monocratica (Provveditore Regionale), anziché adempiere alle proprie attribuzioni finali emettendo il relativo decreto di aderenza o di motivato distacco, dispone d’imperio la restituzione degli atti formali al Consiglio Regionale di Disciplina, ritenendone la deliberazione “illegittima o lacunosa” e ordinando allo stesso organo collegiale una rinnovazione istruttoria finalizzata a una nuova e diversa deliberazione. Al fine di evitare il consolidarsi di prassi illegittime che espongono l’Amministrazione a inevitabili e onerosi ricorsi giurisdizionali dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, il SiNAPPe rivolge formale quesito per sapere:
1.
Se nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, rientri tra le competenze e le attribuzioni del Provveditore Regionale il potere di “annullamento con rinvio” di una delibera del Consiglio Regionale di Disciplina regolarmente perfezionata, ovvero se l’ordinamento sanzionatorio del Comparto non imponga, di contro, al Provveditore – laddove non condivida la proposta del Collegio – l’esclusivo dovere di discostarsene all’interno del proprio provvedimento finale, motivandolo approfonditamente e assumendone la diretta responsabilità giuridica.
2.
Se l’adozione della delibera finale sul merito da parte del Consiglio Regionale di Disciplina determini la totale consumazione del potere dell’organo collegiale, precludendo giuridicamente la possibilità di una rinnovata riunione e di una seconda deliberazione sul medesimo fatto in assenza di una espressa autorizzazione legislativa.
3.
Se la richiesta di un supplemento istruttorio promossa dal Consiglio Regionale di Disciplina ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 449/92, possa essere legittimamente deliberata “ora per allora” a distanza di mesi dalla chiusura della trattazione orale, unicamente per recepire i rilievi critici mossi dall’Autorità sanzionatoria monocratica (Provveditore).
Certi che codesta Amministrazione Centrale vorrà fornire un tempestivo riscontro chiarificatore, idoneo a ricondurre i procedimenti sanzionatori nell’alveo del rigido rispetto delle garanzie di legge e dei confini di competenza degli organi coinvolti, si porgono distinti saluti.