Recentemente il Coordinatore della Struttura di cui all’oggetto, ha emesso un Avviso, il n.1 del 15/10/2016, dai contenuti alquanto anomali e destabilizzanti. Lo stesso infatti riporta la disposizione che prevede, in caso di assenza per malattia dovuta a patologia riconosciuta come causa di servizio, l’obbligo di compilare il referto sanitario con il numero e la data del verbale di riconoscimento della causa di servizio de qua. Viene da se che tale ordine è assolutamente illecito, in quanto non contemplato da normative attuali. Premesso il fatto che i dipendenti della Pubblica Amministrazione (tra cui gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato), in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono attualmente esonerati dall’invio telematico della certificazione di malattia, la normativa prevede che il certificato di malattia debba indicare solo la causa di esenzione all’obbligo di rispetto delle fasce orarie per la visita fiscale di controllo. Si rammenta infatti che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010, prevede che l’Amministrazione potrà applicare il regime di esenzione dalle visite fiscali quando è in possesso della documentazione formale relativa ad alcuni casi specifici, quali patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio e nel caso degli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, fermo restando che il certificato di malattia dovrà indicare la causa di esenzione. In base al suddetto parere quindi l’Amministrazione può astenersi dal richiedere la visita fiscale quando ricorrano queste due condizioni:
1. l’amministrazione deve essere in possesso del verbale di invalidità;
2. il certificato di malattia deve indicare la causa di esenzione (invalidità, grave patologia, ecc..).
Alla luce di quanto sopra quindi, nel rispetto della normativa attuale, si chiede l’immediata revoca dell’avviso contestato, palesemente illegittimo. In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
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SCMP Ospedale Pertini – anomala richiesta redazione certificati medici per causa di servizio
Recentemente il Coordinatore della Struttura di cui all’oggetto, ha emesso un Avviso, il n.1 del 15/10/2016, dai contenuti alquanto anomali e destabilizzanti. Lo stesso infatti riporta la disposizione che prevede, in caso di assenza per malattia dovuta a patologia riconosciuta come causa di servizio, l’obbligo di compilare il referto sanitario con il numero e la data del verbale di riconoscimento della causa di servizio de qua. Viene da se che tale ordine è assolutamente illecito, in quanto non contemplato da normative attuali. Premesso il fatto che i dipendenti della Pubblica Amministrazione (tra cui gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato), in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono attualmente esonerati dall’invio telematico della certificazione di malattia, la normativa prevede che il certificato di malattia debba indicare solo la causa di esenzione all’obbligo di rispetto delle fasce orarie per la visita fiscale di controllo. Si rammenta infatti che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010, prevede che l’Amministrazione potrà applicare il regime di esenzione dalle visite fiscali quando è in possesso della documentazione formale relativa ad alcuni casi specifici, quali patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio e nel caso degli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, fermo restando che il certificato di malattia dovrà indicare la causa di esenzione. In base al suddetto parere quindi l’Amministrazione può astenersi dal richiedere la visita fiscale quando ricorrano queste due condizioni:
1. l’amministrazione deve essere in possesso del verbale di invalidità;
2. il certificato di malattia deve indicare la causa di esenzione (invalidità, grave patologia, ecc..).
Alla luce di quanto sopra quindi, nel rispetto della normativa attuale, si chiede l’immediata revoca dell’avviso contestato, palesemente illegittimo. In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
SCMP Ospedale Pertini – anomala richiesta redazione certificati medici per causa di servizio
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