Egregi colleghi, di recente è stata emessa la sentenza della Corte
Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
di stabilità 2014), ricorso avanzato dal Si.N.A.P.Pe e promosso
dal Consiglio di Stato, dichiarando non fondata tale questione.
Ciò ha scatenato la gioia incontenibile di molti sindacati
evidentemente felici della “provvisoria” vittoria
dell’Amministrazione in una fase ancora non conclusa e
soprattutto felici del fatto che i colleghi ricorrenti non possano
ancora percepire quanto sarebbe loro legittimamente dovuto.
In premessa la scrivente O.S. intende sottolineare che è a dir poco
squallido che dei sindacati che dovrebbero perseguire l’obbiettivo della
tutela dei diritti dei lavoratori gioiscano per quanto sopra esposto, ma di
contro è utile affinché i colleghi capiscano di che tipo di sindacati trattasi
e quali obbiettivi realmente perseguano.
Questi sindacatini che assecondano l’Amministrazione non certo per
aiutare la collettività, ma perché leccapiedi, adulatori e lecchini di
primo ordine, questi non appena venuti a conoscenza della sentenza in
questione non hanno perso tempo per strumentalizzarla e per
dimostrare, ancora una volta, quanto poco abbia a cuore i diritti
dei colleghi.
Tanto premesso veniamo ora ad analizzare la reale portata di tale
sentenza. Occorre innanzitutto evidenziare che trattasi di sentenza che, a
nostro parere, ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 476 legge 27
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità), perché alla fine abbia
prevalso ragioni di cassa piuttosto che ragioni di diritto, ma in
ogni caso la nostra battaglia non finisce certo qui.
A tale proposito, il Si.N.A.P.Pe ha già richiesto alla Studio Legale
convenzionato di valutare l’opportunità di ricorrere alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ove notoriamente c’è
una grande attenzione per i principi di civiltà giuridica quale
quello della irretroattività della legge.
Cari sindacatini per ottenere i diritti del personale è in atto una
“battaglia” che solo ed esclusivamente il Si.N.A.P.Pe intende
realmente proseguire, è ben lungi dall’essersi conclusa, quindi
prima di gioire sul mancato riconoscimento di un sacrosanto
diritto a favore di colleghi che indossano la vostra stessa divisa,
abbiate almeno il pudore di attendere che il contenzioso arrivi a
definitiva conclusione, dando luogo ad un giudicato
inoppugnabile.
Ricordiamo che dal 2009 il SiN.A.P.Pe, attraverso i suoi legali di
fiducia, porta avanti questa battaglia ed è l’unico SINDACATO ad
aver ottenuto condanne al pagamento di somme determinate,
garantendo al lavoratore aderente un esborso minimo per
l’esecuzione dei conteggi ed il pagamento delle spese dei legali
solo dopo l’incasso dell’importo dovuto.
Un abbraccio caloroso a tutti i colleghi che, in mezzo a mille
difficoltà, indossano la nostra divisa con orgoglio, difendendo la
legalità e non manifestando alcun timore nel chiedere con forza
il rispetto dei propri diritti.
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.132/ANNO 2016 – CHIARIMENTI IN MERITO AL RICORSO LAVORO STRAORDINARIO
Egregi colleghi, di recente è stata emessa la sentenza della Corte
Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
di stabilità 2014), ricorso avanzato dal Si.N.A.P.Pe e promosso
dal Consiglio di Stato, dichiarando non fondata tale questione.
Ciò ha scatenato la gioia incontenibile di molti sindacati
evidentemente felici della “provvisoria” vittoria
dell’Amministrazione in una fase ancora non conclusa e
soprattutto felici del fatto che i colleghi ricorrenti non possano
ancora percepire quanto sarebbe loro legittimamente dovuto.
In premessa la scrivente O.S. intende sottolineare che è a dir poco
squallido che dei sindacati che dovrebbero perseguire l’obbiettivo della
tutela dei diritti dei lavoratori gioiscano per quanto sopra esposto, ma di
contro è utile affinché i colleghi capiscano di che tipo di sindacati trattasi
e quali obbiettivi realmente perseguano.
Questi sindacatini che assecondano l’Amministrazione non certo per
aiutare la collettività, ma perché leccapiedi, adulatori e lecchini di
primo ordine, questi non appena venuti a conoscenza della sentenza in
questione non hanno perso tempo per strumentalizzarla e per
dimostrare, ancora una volta, quanto poco abbia a cuore i diritti
dei colleghi.
Tanto premesso veniamo ora ad analizzare la reale portata di tale
sentenza. Occorre innanzitutto evidenziare che trattasi di sentenza che, a
nostro parere, ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 476 legge 27
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità), perché alla fine abbia
prevalso ragioni di cassa piuttosto che ragioni di diritto, ma in
ogni caso la nostra battaglia non finisce certo qui.
A tale proposito, il Si.N.A.P.Pe ha già richiesto alla Studio Legale
convenzionato di valutare l’opportunità di ricorrere alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ove notoriamente c’è
una grande attenzione per i principi di civiltà giuridica quale
quello della irretroattività della legge.
Cari sindacatini per ottenere i diritti del personale è in atto una
“battaglia” che solo ed esclusivamente il Si.N.A.P.Pe intende
realmente proseguire, è ben lungi dall’essersi conclusa, quindi
prima di gioire sul mancato riconoscimento di un sacrosanto
diritto a favore di colleghi che indossano la vostra stessa divisa,
abbiate almeno il pudore di attendere che il contenzioso arrivi a
definitiva conclusione, dando luogo ad un giudicato
inoppugnabile.
Ricordiamo che dal 2009 il SiN.A.P.Pe, attraverso i suoi legali di
fiducia, porta avanti questa battaglia ed è l’unico SINDACATO ad
aver ottenuto condanne al pagamento di somme determinate,
garantendo al lavoratore aderente un esborso minimo per
l’esecuzione dei conteggi ed il pagamento delle spese dei legali
solo dopo l’incasso dell’importo dovuto.
Un abbraccio caloroso a tutti i colleghi che, in mezzo a mille
difficoltà, indossano la nostra divisa con orgoglio, difendendo la
legalità e non manifestando alcun timore nel chiedere con forza
il rispetto dei propri diritti.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.132 ANNO 2016 – CHIARIMENTI IN MERITO AL RICORSO LAVORO STRAORDINARIO
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