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Uffici U.S.T presso il P.R.A.P. di Napoli – Mancata elargizione buono pasto sostitutivo del servizio mensa dovuto ai sensi della legge 203/1989.

Dicembre 17, 2018 Sinappe Comments Off

Egregio Provveditore,
la scrivente O.S., è venuta a conoscenza di una ingiustificata sperequazione nella distribuzione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa presso gli uffici del U.S.T. incardinati in codesto P.R.A.P., laddove a parità di orario lavorativo articolato su 5 giorni settimanali, alcuni settori fruirebbero regolarmente del buono pasto in argomento durante l’orario di servizio (senza recupero dei trenta minuti), mentre altri uffici si vedrebbero illegittimamente negato tale diritto.
Nello specifico ci viene riferito che i settori operativi, con compiti istituzionali, del servizio cinofili e della polizia stradale, a differenza di altri settori, non goderebbero
dell’elargizione del buono pasto, nonostante la stessa articolazione dei turni di servizio su 5 giorni settimanali, con il conseguente prolungamento dell’orario lavorativo oltre le 6 ore continuative. Presupposti questi ultimi che, ai sensi della circolare GDAP-0421205-2011, unitamente all’assenza di una mensa di servizio, costituiscono condizioni oggettive di attribuzione del diritto in questione. Diritto, tra l’altro, ribadito nella nota
GDAP-0355085-23/10/2015, laddove si evidenzia che la ratio del riconoscimento a fruire della mensa (o del buono pasto sostitutivo, in caso di indisponibilità del servizio mensa) fa riferimento all’impossibilità di interrompere il servizio al fine di recarsi presso il proprio domicilio per consumare il pasto. Giova sottolineare a tal proposito che anche il TAR del Lazio (con le sentenze nr. 9924/2007, nr. 753/2007, nr. 1896/2007) ed il Consiglio di Stato (decisione nr. 720/2005) si sono espressi
favorevolmente in merito a ricorsi finalizzati al riconoscimento del diritto de quo relativamente a casi analoghi. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il servizio di mensa deve essere garantito alle forze di polizia, compresa quella penitenziaria, quando il personale si trova in particolari condizioni di servizio e ambientali che non gli consentono di consumare il pasto presso il proprio domicilio. L’indennità in questione, infatti, era stata
introdotta per il personale delle forze di polizia che presta la sua attività in luoghi di lavoro sprovvisti del servizio di mensa e dai quali per ragioni di servizio non si possono allontanare per troppo tempo per fare la pausa pranzo.
Per i motivi sopra esposti, la scrivente O.S. invita la S.V. a verificare le anomalie sopra segnalate che costituiscono una evidente lesione dei diritti dei lavoratori interessati, autorizzando la corresponsione di quanto legittimamente reclamato dagli stessi eliminando, così, eventuali disparità di trattamento rispetto ad un diritto garantito per legge.