Esimio Presidente, come è noto, il decreto del Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017 è intervenuto sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001. Tale decreto ha di fatto riscritto le previgenti norme che ritenevano di escludere dall’accertamento fiscale tutti quegli stati patologici che fossero riferibili ad eventi morbosi insorti per attività di servizio. Condivisibile la ratio della previgente disposizione mirante ad un importante contenimento della spesa, che fondamentalmente poggiava sulla certezza dell’esistenza di una patologia accertata da un organo collegiale e per di più contratta dal dipendente in ragione del servizio svolto. Il decreto del 2017 citato in oggetto opera un sensibile cambio di orientamento sicché, a fronte di un evento morboso per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’esclusione dall’obbligo di reperibilità coinvolge unicamente le prime tre categorie della tabella A. Val bene specificare come tale esclusione non possa riguardare alcun appartenente la Corpo di Polizia Penitenziaria in ragione del fatto che l’insorgenza di una patologia iscritta in una delle predette tabelle conduce alla riforma per inabilità. Il quadro attuale è, dunque, quello di una fiscalizzazione piena per gli appartenenti al Corpo, fatta salva l’eccezione dell’assenza immediatamente susseguente ad eventi traumatici occorsi in servizio. Eccezione che peraltro si vanifica in re ipsa in ragione della doverosità dell’invio del dipendente presso il pronto soccorso SNN e la conseguente non fiscalizzabile convalescenza. A fronte di questa disamina appare doverosa una riflessione che investa il concetto stesso di “malattia” con particolare riferimento a patologie cronicizzate, qualora siano derivate da causa di servizio. Una malattia si definirà “cronica” quando i suoi sintomi non sono destinati né alla risoluzione né al miglioramento. Di fronte ad una malattia cronica, contratta per causa di servizio (la cui esistenza prevede l’accertamento dell’organo collegiale) sarebbe quanto mai opportuno, se non addirittura doveroso, prevedere la medesima esclusione prevista per le prime tre categorie della tabella A, a prescindere dalla propria classificazione tabellare. Vieppiù, con la circolare n. 555/USTG del 6 agosto 2019 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza esclude dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza per malattia sia riconducibile, oltreché alle patologie che richiedono terapie salvavita, ad: “infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta”. Con la circolare GDAP richiamata in oggetto l’Amministrazione Penitenziaria circoscrive le cause di esclusione introducendo parametri più stringenti: “le prime tre categorie della Tabella A…(…)…stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%” In tal senso sarebbe auspicabile una Sua interlocuzione con l’Onorevole Ministro affinché anche per il Corpo di Polizia Penitenziaria, in analogia con quanto accade in Polizia di Stato, il personale con causa di servizio possa essere esentato dalla visita medica accertativa.
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Visite fiscali ed accertamento delle assenze dal servizio per malattia
Esimio Presidente,
come è noto, il decreto del Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017 è intervenuto sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001.
Tale decreto ha di fatto riscritto le previgenti norme che ritenevano di escludere
dall’accertamento fiscale tutti quegli stati patologici che fossero riferibili ad eventi morbosi insorti
per attività di servizio.
Condivisibile la ratio della previgente disposizione mirante ad un importante contenimento
della spesa, che fondamentalmente poggiava sulla certezza dell’esistenza di una patologia
accertata da un organo collegiale e per di più contratta dal dipendente in ragione del servizio
svolto.
Il decreto del 2017 citato in oggetto opera un sensibile cambio di orientamento sicché, a fronte di un evento morboso per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’esclusione dall’obbligo di reperibilità coinvolge unicamente le prime tre categorie della tabella A.
Val bene specificare come tale esclusione non possa riguardare alcun appartenente la Corpo di Polizia Penitenziaria in ragione del fatto che l’insorgenza di una patologia iscritta in una delle predette tabelle conduce alla riforma per inabilità.
Il quadro attuale è, dunque, quello di una fiscalizzazione piena per gli appartenenti al Corpo, fatta salva l’eccezione dell’assenza immediatamente susseguente ad eventi traumatici occorsi in servizio.
Eccezione che peraltro si vanifica in re ipsa in ragione della doverosità dell’invio del dipendente presso il pronto soccorso SNN e la conseguente non fiscalizzabile convalescenza.
A fronte di questa disamina appare doverosa una riflessione che investa il concetto stesso di “malattia” con particolare riferimento a patologie cronicizzate, qualora siano derivate da causa di servizio.
Una malattia si definirà “cronica” quando i suoi sintomi non sono destinati né alla risoluzione né al miglioramento.
Di fronte ad una malattia cronica, contratta per causa di servizio (la cui esistenza prevede l’accertamento dell’organo collegiale) sarebbe quanto mai opportuno, se non addirittura doveroso, prevedere la medesima esclusione prevista per le prime tre categorie della tabella A, a prescindere dalla propria classificazione tabellare.
Vieppiù, con la circolare n. 555/USTG del 6 agosto 2019 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza esclude dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza per malattia sia riconducibile, oltreché alle patologie che richiedono terapie salvavita, ad: “infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta”.
Con la circolare GDAP richiamata in oggetto l’Amministrazione Penitenziaria circoscrive le cause di esclusione introducendo parametri più stringenti: “le prime tre categorie della Tabella A…(…)…stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”
In tal senso sarebbe auspicabile una Sua interlocuzione con l’Onorevole Ministro affinché anche per il Corpo di Polizia Penitenziaria, in analogia con quanto accade in Polizia di Stato, il personale con causa di servizio possa essere esentato dalla visita medica accertativa.
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