Mancate corrette relazioni sindacali Regione Sicilia – Violazione Legge
300/1970 art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Egregio Signor Provveditore,
In data 07 luglio 2016 durante l’incontro tenutosi al P.R.A.P. Palermo ,
questa O.S., ha proclamato lo stato di agitazione del personale di P.P., a livello
regionale, con richiesta raffreddamento dei conflitti.
Proprio alla luce di quelle motivazioni, si è provveduto a diffidare la S.V.,
ad non intraprendere iniziative sindacali e organizzative che sarebbero potute
risultare unilaterali. In data 13 Luglio 2016, con nota Prot.n.62014-OR/III, si riscontrava la
nota allegata al verbale del 07 Luglio 2016,con delle motivazioni pretestuose e
prive di ogni fondamento giuridico.
Per tale ragione, la Segreteria Generale ribadiva con la nota Prot.n.
373/S.D. del 19 Luglio 2016, chiedendo il rispetto delle leggi e normative in
materia, e nello specifico, la sospensione temporanea delle procedure di
mobilità degli NN.TT.PP. Regionali, con richiesta di incontro presso il DAP
Roma.
Alla data odierna, si sta assistendo ad una violazione di Leggi e
normative in materia da parte degli organi preposti.
Infatti, la S.V., non si è solamente limitata a non sospendere la mobilità
in attesa dell’incontro presso il DAP Roma, ma ha dato seguito alle procedure,
emanando le graduatorie regionali, in barba alle disposizioni che disciplinano
tale materia.
Cosa ancora più grave è che l’Amministrazione Centrale non ha ancora
ottemperato a quanto previsto dall’A.Q.N. art.4.
È altresì evidente quindi, senza ombra di dubbio, che sia la S.V., nonché
il Capo Del Dipartimento, in maniera del tutto arbitraria, abbiano deciso di
violare apertamente le corrette relazioni sindacali.
A tal proposito appare appena il caso di evidenziare che le responsabilità
delle figure dirigenziali nel rapporto con la parte politica sindacale si esplicano
anche nel peculiare istituto delle incombenza dirigenziali, che sono disciplinate
dall’art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001.
In ragione di quanto esposto, considerato che le problematiche
rappresentate non hanno trovato alla data odierna gli opportuni riscontri,
tenuto conto che traspare inequivocabilmente la volontà e la consapevolezza
da parte della S.V., nonché dal Capo del Dipartimento di non volersi conformare alle normative vigenti in materia, con l’intento di violare
l’azione amministrativa a danno dei lavoratori e degli iscritti Si.N.A.P.Pe.
Si ribadisce lo stato di agitazione del personale, si diffida ulteriormente a
sospendere qualsiasi iniziativa che sia di natura organizzativa o sindacale, in
quanto unilaterale ed illegittima.
Si ribadisce al Capo del Dipartimento l’immediata attivazione della
procedura di conciliazione per i conflitti sindacali, così come prevista dalle
norme vigenti in materia.
Al provveditore regionale si diffida a sospendere momentaneamente in
via cautelare le procedure mobilità degli NN.TT.PP. Regionali.
Alle direzione della Sicilia, si Diffidano a revocare le procedure di mobilità
degli NN.TT.PP..
Ci si riserva oltremodo il ricorso a più incisive iniziative a sostegno della
vertenza, nell’organizzare un SI-TIN di protesta ad oltranza, davanti
l’abitazione del Capo del Dipartimento, come richiesto con forza dal personale,
iscritto e non, a questa O.S., visto il mancato interessamento dagli organi
sopra citati
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PRAP PALERMO – Richiesta la temporanea sospensione in autotutela delle procedure di mobilità degli NN.TT.PP. Regionali
Mancate corrette relazioni sindacali Regione Sicilia – Violazione Legge
300/1970 art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Egregio Signor Provveditore,
In data 07 luglio 2016 durante l’incontro tenutosi al P.R.A.P. Palermo ,
questa O.S., ha proclamato lo stato di agitazione del personale di P.P., a livello
regionale, con richiesta raffreddamento dei conflitti.
Proprio alla luce di quelle motivazioni, si è provveduto a diffidare la S.V.,
ad non intraprendere iniziative sindacali e organizzative che sarebbero potute
risultare unilaterali. In data 13 Luglio 2016, con nota Prot.n.62014-OR/III, si riscontrava la
nota allegata al verbale del 07 Luglio 2016,con delle motivazioni pretestuose e
prive di ogni fondamento giuridico.
Per tale ragione, la Segreteria Generale ribadiva con la nota Prot.n.
373/S.D. del 19 Luglio 2016, chiedendo il rispetto delle leggi e normative in
materia, e nello specifico, la sospensione temporanea delle procedure di
mobilità degli NN.TT.PP. Regionali, con richiesta di incontro presso il DAP
Roma.
Alla data odierna, si sta assistendo ad una violazione di Leggi e
normative in materia da parte degli organi preposti.
Infatti, la S.V., non si è solamente limitata a non sospendere la mobilità
in attesa dell’incontro presso il DAP Roma, ma ha dato seguito alle procedure,
emanando le graduatorie regionali, in barba alle disposizioni che disciplinano
tale materia.
Cosa ancora più grave è che l’Amministrazione Centrale non ha ancora
ottemperato a quanto previsto dall’A.Q.N. art.4.
È altresì evidente quindi, senza ombra di dubbio, che sia la S.V., nonché
il Capo Del Dipartimento, in maniera del tutto arbitraria, abbiano deciso di
violare apertamente le corrette relazioni sindacali.
A tal proposito appare appena il caso di evidenziare che le responsabilità
delle figure dirigenziali nel rapporto con la parte politica sindacale si esplicano
anche nel peculiare istituto delle incombenza dirigenziali, che sono disciplinate
dall’art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001.
In ragione di quanto esposto, considerato che le problematiche
rappresentate non hanno trovato alla data odierna gli opportuni riscontri,
tenuto conto che traspare inequivocabilmente la volontà e la consapevolezza
da parte della S.V., nonché dal Capo del Dipartimento di non volersi conformare alle normative vigenti in materia, con l’intento di violare
l’azione amministrativa a danno dei lavoratori e degli iscritti Si.N.A.P.Pe.
Si ribadisce lo stato di agitazione del personale, si diffida ulteriormente a
sospendere qualsiasi iniziativa che sia di natura organizzativa o sindacale, in
quanto unilaterale ed illegittima.
Si ribadisce al Capo del Dipartimento l’immediata attivazione della
procedura di conciliazione per i conflitti sindacali, così come prevista dalle
norme vigenti in materia.
Al provveditore regionale si diffida a sospendere momentaneamente in
via cautelare le procedure mobilità degli NN.TT.PP. Regionali.
Alle direzione della Sicilia, si Diffidano a revocare le procedure di mobilità
degli NN.TT.PP..
Ci si riserva oltremodo il ricorso a più incisive iniziative a sostegno della
vertenza, nell’organizzare un SI-TIN di protesta ad oltranza, davanti
l’abitazione del Capo del Dipartimento, come richiesto con forza dal personale,
iscritto e non, a questa O.S., visto il mancato interessamento dagli organi
sopra citati
PRAP PALERMO – Richiesta la temporanea sospensione in autotutela delle procedure di mobilità degli NN.TT.PP. Regionali
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