
Egregio Provveditore, nel ringraziarla per il cortese riscontro che ci ha fatto pervenire in data 26.05.2021, con nota nr. m_gDAPPR21.26/05/2021.0014389.U, non possiamo, però, fare a meno di rilevare come si continuino a richiamare norme e circolari, peraltro note a tutto il personale del corpo che fruisce, obtorto collo, dei benefici di cui alle legge 104, ma non ci si esprima ancora sulla vexata quaestio inerente la pretesa della Direzione che legge per conoscenza, a nostro avviso illegittima, di ricevere la programmazione dei suddetti permessi almeno 20 giorni prima dell’inizio del mese in cui gli stessi saranno fruiti. Difatti, dal combinato disposto di tutta la normativa, le circolari e gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, citati nella nostra precorsa corrispondenza, appare chiaro che nessuna ulteriore specificazione rispetto all’obbligo di fornire la suddetta programmazione mensile, sia stata introdotta in ordine alla tempestività del suo inoltro. O meglio, un’indicazione su tale tempistica può essere rilevata dalla circolare applicativa nr. 45 dell’INPS, datata 01/02/2011, la quale prescrive che “il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, *all’inizio di ciascun mese*, la modalità di fruizione dei permessi… e, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Ciò in quanto le esigenze di cui alla 104/92 sono molteplici ed imprevedibili, seppur difficilmente comprensibili da parte chi ha la fortuna di non avere familiari affetti da gravi patologie da assistere. Nel caso di familiari con problemi neurologici, ad esempio, anche delle “semplici” crisi psicogene o epilettiche possono giustificare la necessità di fruire, in estemporanea, di un “permesso 104”, senza poter provare l’evento che, purtroppo, in alcuni casi, può rivestire il carattere dell’ordinarietà. Allo stesso modo, possono essere assai frequenti gli attacchi di panico per i pazienti oncologici che, facendo parte del percorso di cura, non possono essere certificati ogni volta, ma vanno semplicemente arginati con appositi farmaci e l’assistenza dei familiari più prossimi. E’ per le su esposte motivazioni che la programmazione di tali permessi, a volte, può essere presentata a ridosso dell’inizio del mese in cui saranno fruiti o a mese già iniziato, o in forma parziale (ad esempio 2 su 3, ovvero quelli già noti), o a seguito delle risultanze di una visita calendarizzata nel mese precedente, ecc., ecc. Potremmo continuare con decine di esempi, che difficilmente potrebbero però far cambiare idea a chi sia convinto che, anche tra chi fruisce dei benefici di cui alla 104/92 per assistere familiari conviventi (figli, genitori, coniugi), possano annidarsi i così definiti “furbetti della 104”. Per finire, ci preme sottolineare il fatto che la medesima rigidità ed intransigenza non sia mai stata dimostrata dalla Direzione di Parma nella concessione di permessi studio, permessi sindacali, CS per cure termali, ecc., diritti soggettivi che, si converrà, non possano, in alcun modo, godere di maggior tutela di quelli previsti dalla Legge 104/92.