Preg.ma dott.ssa Palmieri,
pervengono alla scrivente O.S. molteplici doglianze da parte del personale di Polizia Penitenziaria colà in servizio in merito al mancato riconoscimento del trattamento di missione allorquando i dipendenti vengono inviati in servizio fuori sede presso il nosocomio ospedaliero di Aversa per tradurre i detenuti da sottoporre a visite ambulatoriali o a ricoveri urgenti.
Orbene, stentiamo a comprendere i motivi sottesi a tale diniego, atteso che la struttura sanitaria in questione, ubicata in altro comune, dista circa 11 km da codesto istituto. Nello specifico, infatti, la normativa vigente in merito, prevede che il dipendente sia munito del foglio di marcia che dispone il servizio temporaneo fuori dall’ordinaria sede di servizio, qualora la destinazione sia distante almeno 10 km e non sia ricompresa nell’ambito dello stesso Comune.
E’ evidente che il riconoscimento del trattamento di missione costituisce un diritto per il dipendente, non soggetto a interpretazione e non sottoposto a discrezionalità nella concessione dello stesso.
Pertanto, in considerazione che la decisione adottata da codesta direzione incide, a nostro avviso, illegittimamente sui diritti dei lavoratori a vedersi riconosciuti la retribuzione dovuta per il servizio in argomento, si invita codesta Direzione a fornire chiarimenti in merito alle doglianze esposte ed a riconoscere quanto dovuto ai poliziotti penitenziari impiegati nel servizio de quo.
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Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere – Mancato riconoscimento trattamento di missione. Richiesta chiarimenti
Preg.ma dott.ssa Palmieri,
pervengono alla scrivente O.S. molteplici doglianze da parte del personale di Polizia Penitenziaria colà in servizio in merito al mancato riconoscimento del trattamento di missione allorquando i dipendenti vengono inviati in servizio fuori sede presso il nosocomio ospedaliero di Aversa per tradurre i detenuti da sottoporre a visite ambulatoriali o a ricoveri urgenti.
Orbene, stentiamo a comprendere i motivi sottesi a tale diniego, atteso che la struttura sanitaria in questione, ubicata in altro comune, dista circa 11 km da codesto istituto. Nello specifico, infatti, la normativa vigente in merito, prevede che il dipendente sia munito del foglio di marcia che dispone il servizio temporaneo fuori dall’ordinaria sede di servizio, qualora la destinazione sia distante almeno 10 km e non sia ricompresa nell’ambito dello stesso Comune.
E’ evidente che il riconoscimento del trattamento di missione costituisce un diritto per il dipendente, non soggetto a interpretazione e non sottoposto a discrezionalità nella concessione dello stesso.
Pertanto, in considerazione che la decisione adottata da codesta direzione incide, a nostro avviso, illegittimamente sui diritti dei lavoratori a vedersi riconosciuti la retribuzione dovuta per il servizio in argomento, si invita codesta Direzione a fornire chiarimenti in merito alle doglianze esposte ed a riconoscere quanto dovuto ai poliziotti penitenziari impiegati nel servizio de quo.
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